Il diritto alle ferie è sempre soggetto ad approvazione

Con la sentenza n. 13482 del 17.05.2023, la Cassazione afferma che, anche laddove il CCNL preveda il diritto del lavoratore a fruire di ferie o aspettativa in presenza di determinate circostanze, è necessario che la relativa richiesta venga approvata dal datore, non essendo ravvisabile un obbligo di concessione automatica delle stesse.

Nel caso di specie, la lavoratrice ricorrente era stata licenziata per giustificato motivo soggettivo (così prevede il CCNL Mobilità Area Contrattuale Attività Ferroviarie pacificamente applicabile al rapporto di lavoro) per assenza ingiustificata protrattasi per oltre 20 giorni.

Impugnato il recesso, la lavoratrice ha domandato che venisse accertata l’illegittimità del licenziamento poiché la Società non avrebbe tenuto conto del proprio obbligo di concedere le ferie o l’aspettativa non retribuita in considerazione delle esigenze di salute della lavoratrice (essendo quest’ultima affetta da sindrome depressiva maggiore con chiusura relazionale).

Il ricorso veniva rigettato in ogni fase e grado del giudizio per approdare dunque innanzi la Cassazione che – confermando la precedente sentenza – ha ritenuto corretta l’interpretazione della Corte territoriale dell’articolo 31 del CCNL Mobilità, applicabile al caso di specie, nella parte in cui sono stati ritenuti necessari, ai fini della concessione delle ferie o dell’aspettativa, sia la domanda per iscritto del lavoratore che il provvedimento di concessione del datore di lavoro. A detta della Corte, tale interpretazione è infatti non solo conforme al dato letterale della disposizione contrattuale collettiva ma anche del tutto compatibile, sotto il profilo logico sistematico, con il principio di libertà di iniziativa economica sancito dall’art. 41 della Costituzione che, attribuendo all’imprenditore il potere direttivo e gerarchico in ordine alla organizzazione dell’impresa, comunque gli conferisce un potere di controllo sulla valutazione delle relative istanze (perché magari le ferie non sono state maturate o per carenza dei presupposti in ordine alla concessione dell’aspettativa) sicché non è consentito ravvisare un obbligo automatico nella concessione delle stesse.

Sulla scorta di tali presupposti, dunque, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso della dipendente e confermato la piena legittimità del licenziamento irrogatole.

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