L’Agenzia delle Entrate, con risposta a interpello n. 197/E del 2 novembre 2026, ha offerto chiarimenti sull’applicazione del regime agevolativo previsto dall’art. 24-ter, TUIR, a un contribuente irlandese trasferitosi fiscalmente in Italia, titolare di un assegno pensionistico estero corrisposto secondo un accordo «pay as you go» e di un’indennità forfettaria di fine rapporto.
L’art. 24-ter, TUIR, consente alle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera di optare, a determinate condizioni, per l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF con aliquota del 7% sui redditi di qualunque categoria prodotti all’estero. Il regime è riservato ai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia in specifici Comuni situati nelle Regioni del Mezzogiorno o nei territori colpiti da eventi sismici, purché la popolazione non superi 30.000 abitanti, e che non siano stati fiscalmente residenti in Italia nei 5 periodi d’imposta precedenti. È, inoltre, necessario che la residenza sia trasferita da uno Stato con il quale siano in vigore accordi di cooperazione amministrativa.
L’opzione, valida per i primi 9 periodi d’imposta successivi a quello in cui il contribuente trasferisce la residenza fiscale in Italia, dev’essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta del trasferimento. Una volta applicato il regime, l’imposta sostitutiva del 7% può riguardare non soltanto il reddito pensionistico che consente l’accesso all’agevolazione, ma anche gli ulteriori redditi di qualunque categoria prodotti all’estero, determinati secondo i criteri previsti dall’art. 165, comma 2, TUIR.
Nel caso di specie, l’istante aveva cessato nell’ottobre 2025 un rapporto di lavoro dirigenziale con una società irlandese. In conseguenza della cessazione, avrebbe percepito dalla stessa società sia una somma forfettaria di fine rapporto sia un assegno pensionistico futuro, erogato secondo un sistema «pay as you go», secondo cui il datore di lavoro non versa preventivamente contributi a un Fondo pensione né costituisce un autonomo fondo di investimento, ma corrisponde direttamente all’ex dipendente le somme pensionistiche al momento della maturazione del diritto.
L’Agenzia rammenta che l’art. 49, comma 2, lett. a), TUIR, riconduce ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente le pensioni di ogni genere e gli assegni a esse equiparati. Secondo la prassi, nella nozione di redditi da pensione rientrano anche gli emolumenti corrisposti dopo la cessazione dell’attività lavorativa, quando trovano la propria causa nel precedente rapporto di lavoro. Sono, inoltre, comprese le indennità una tantum collegate al versamento di contributi, anche quando la loro erogazione prescinde dalla cessazione del rapporto.
Alla luce di tali principi, l’Agenzia ritiene applicabile il regime dell’art. 24-ter sia all’assegno pensionistico «pay as you go» sia all’indennità forfettaria di fine rapporto, in quanto somme corrisposte da una società estera e riconducibili alla posizione pensionistica e lavorativa maturata in Irlanda.
Il contribuente potrà, inoltre, assoggettare all’imposta sostitutiva del 7% ogni altro reddito prodotto all’estero, purché individuato secondo i criteri dell’art. 165, comma 2, TUIR.
