L’Agenzia delle Entrate, con risposta a interpello n. 190/E del 22 ottobre 2026, ha chiarito che il ricercatore rientrato in Italia non può beneficiare dell’estensione del periodo di applicazione degli incentivi fiscali prevista dall’art. 44, comma 3-ter, D.L. n. 78/2010, quando l’immobile residenziale sia stato ricevuto a titolo gratuito, mediante donazione. Non è sufficiente, quindi, che il contribuente abbia sostenuto spese per completare e rendere abitabile l’immobile e vi abbia successivamente stabilito la propria dimora abituale.
Il caso esaminato riguarda un contribuente che, dopo avere risieduto all’estero e svolto attività di ricerca documentata, ha trasferito nuovamente la propria residenza fiscale in Italia nel dicembre 2020. A partire dal periodo d’imposta 2021 ha fruito degli incentivi previsti dall’art. 44, D.L. n. 78/2010, per i docenti e ricercatori rientrati dall’estero. Successivamente al trasferimento, ha ricevuto in donazione un immobile allo stato grezzo, sul quale ha realizzato interventi di finitura per renderlo abitabile. Nel giugno 2022 ha stabilito nell’immobile la propria dimora abituale e ha chiesto se tale circostanza consentisse di accedere al periodo agevolabile più lungo previsto dalla norma.
Si rammenta che l’art. 44, comma 1, D.L. n. 78/2010, stabilisce che, ai fini delle imposte sui redditi, è escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il 90% degli emolumenti percepiti dai docenti e ricercatori che, in possesso di un titolo di studio universitario o equiparato, abbiano svolto attività di ricerca o docenza all’estero per almeno 2 anni continuativi e trasferiscano la residenza fiscale in Italia per svolgere la propria attività nel territorio dello Stato. In via ordinaria, l’agevolazione si applica nel periodo d’imposta in cui viene acquisita la residenza fiscale italiana e nei 5 periodi d’imposta successivi, a condizione che la residenza in Italia venga mantenuta.
Per i docenti e ricercatori che hanno trasferito la residenza fiscale in Italia a partire dal periodo d’imposta 2020, l’art. 44, comma 3-ter, prevede, al ricorrere di specifiche condizioni, un’estensione del periodo agevolabile. In particolare, il beneficio può essere applicato per il periodo d’imposta del trasferimento e per i 7 periodi d’imposta successivi, quindi per complessivi 8 periodi, quando il docente o ricercatore diventa proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, acquistata successivamente al trasferimento della residenza o nei 12 mesi precedenti. L’immobile può essere acquistato direttamente dal beneficiario, dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.
L’Agenzia osserva che una previsione analoga era contenuta nella disciplina del precedente regime speciale per i lavoratori impatriati di cui all’art. 16, D.Lgs. n. 147/2015. Sebbene tale regime sia stato successivamente sostituito dalla nuova disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 209/2023, i chiarimenti forniti dalla circolare n. 33/E/2020 possono essere utilizzati anche per interpretare il comma 3-ter dell’art. 44, considerata la sostanziale sovrapponibilità delle disposizioni e l’identità della loro finalità.
Con riferimento al regime degli impatriati, la circolare aveva precisato che il requisito immobiliare non è soddisfatto quando il contribuente acquisisce soltanto la nuda proprietà o il solo usufrutto. Inoltre, l’intera proprietà dell’immobile dev’essere acquisita nella misura del 100% sin dalla stipula dell’atto e direttamente dal lavoratore a titolo oneroso. Secondo l’Agenzia, la ratio dell’agevolazione richiede, infatti, un comportamento attivo del contribuente, intenzionato a radicare la propria residenza in Italia attraverso l’acquisto di un’abitazione.
Applicando tale interpretazione agli incentivi per i ricercatori rientrati dall’estero, l’Agenzia conclude che l’acquisto dell’unità immobiliare deve necessariamente avvenire a titolo oneroso. Non rilevano, pertanto, gli immobili ricevuti per donazione, successione o altro atto gratuito. Nel caso esaminato, il contribuente ha ricevuto l’immobile in donazione dopo il trasferimento della residenza in Italia. La successiva esecuzione di lavori di finitura, così come l’utilizzo dell’immobile quale dimora abituale dal giugno 2022, non modificano la natura gratuita dell’acquisizione e non integrano il requisito richiesto dalla norma. Di conseguenza, il ricercatore non può fruire dell’estensione del periodo agevolabile prevista dal comma 3-ter.
