La massima
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 24 giugno 2026, n. 21630, ha stabilito che il giudizio relativo alla qualificazione di uno specifico rapporto come subordinato o autonomo integra un giudizio censurabile, ex art. 360, n. 3, c.p.c., solo per ciò che riguarda l’individuazione dei caratteri identificativi del lavoro subordinato, per come tipizzati dall’art. 2094, c.c., mentre è sindacabile solo nei limiti ammessi dall’art. 360, n. 5, c.p.c., allorché si proponga di criticare il ragionamento (necessariamente presuntivo) concernente la scelta e la ponderazione degli elementi di fatto, altrimenti denominati indici o criteri sussidiari di subordinazione, che hanno indotto il giudice del merito ad includere il rapporto controverso nell’uno o nell’altro schema contrattuale.
Il caso
La controversia traeva origine da una cartella esattoriale relativa a premi assicurativi dovuti per il periodo 2011-2013. Secondo l’INAIL, la cooperativa avrebbe dovuto calcolare la contribuzione sulla base del CCNL applicabile alle imprese di pulizia e servizi integrati multiservizi, anziché sui minimi previsti dal contratto di lavoro sociale sottoscritto con i soci.
La cooperativa aveva previsto, nel proprio regolamento interno, la possibilità di instaurare con i soci diversi rapporti di lavoro, subordinati o autonomi. Nel caso esaminato, i rapporti erano regolati da un contratto denominato “contratto di lavoro sociale”, fondato sull’autonomia negoziale e privo di vincolo di subordinazione. Il contratto prevedeva che la cooperativa comunicasse ai soci le occasioni di lavoro, lasciando loro la facoltà di accettarle o rifiutarle. In caso di accettazione, il socio avrebbe dovuto svolgere il servizio affidato con diligenza e secondo le regole dell’arte, ricevendo un compenso orario. Erano, inoltre, previste prestazioni supplementari o straordinarie in relazione alle esigenze del servizio.
L’INAIL sosteneva che, al di là della qualificazione formale del rapporto, le concrete modalità di svolgimento delle prestazioni evidenziassero la subordinazione. L’Istituto richiamava, in particolare, la natura elementare delle mansioni, l’assenza di rischio economico e il fatto che i soci non fossero chiamati a realizzare un risultato autonomo, ma a mettere a disposizione le proprie energie lavorative. La Corte d’Appello aveva, tuttavia, escluso la presenza degli indici tipici del lavoro subordinato, valorizzando le risultanze dell’istruttoria.
Dalle testimonianze era emerso che i soci potevano decidere liberamente se partecipare o meno ai singoli appalti e che il rifiuto dell’incarico non comportava conseguenze disciplinari. Gli stessi soci indicavano la propria disponibilità oraria e, quando questa non coincideva con le esigenze del servizio, la cooperativa si limitava a individuare altri lavoratori disponibili. Anche la distribuzione delle attività avveniva normalmente mediante accordo tra i soci, con l’intervento del referente operativo soltanto in via residuale. Non risultava, inoltre, che i soci ricevessero direttive specifiche e puntuali, né che fossero obbligati a giustificare le eventuali assenze. Tali elementi, secondo i giudici, erano incompatibili con un effettivo vincolo di subordinazione.
La Cassazione ricorda che la qualificazione di un rapporto come autonomo o subordinato implica 2 distinti profili. Spetta al giudice individuare i criteri giuridici applicabili, facendo riferimento ai caratteri del lavoro subordinato tipizzati dall’art. 2094, c.c. Costituisce, invece, un accertamento di fatto la valutazione concreta degli elementi emersi nel processo e degli indici sintomatici della subordinazione. Quest’ultima valutazione può essere censurata in sede di legittimità soltanto nei limiti previsti dall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non mediante una generica denuncia di violazione di legge.
Nel caso esaminato, l’INAIL non aveva evidenziato un errore nell’individuazione dei criteri giuridici utilizzati dalla Corte d’Appello, ma aveva chiesto, in sostanza, una nuova valutazione delle prove e degli indici di subordinazione. La censura, formulata ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., risultava quindi inammissibile.
I Supremi giudici ribadiscono, infatti, che il giudizio di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di merito né consentire la sostituzione della valutazione compiuta dai giudici territoriali, quando questa sia espressa in modo lineare e coerente.
L’ordinanza precisa, inoltre, che il regime previdenziale applicato ai soci non è decisivo per qualificare il rapporto. Il fatto che la cooperativa avesse effettuato versamenti presso la Gestione lavoratori dipendenti non può, da solo, dimostrare l’esistenza della subordinazione. La contribuzione dovuta deve, infatti, essere determinata in base al rapporto di lavoro effettivamente svolto. Anche per i soci di cooperativa l’obbligo contributivo riconducibile al lavoro subordinato presuppone l’accertamento concreto di una prestazione continuativa e non saltuaria, non riconducibile al lavoro autonomo.
La Corte dichiara, quindi, inammissibile il ricorso dell’INAIL.
La massima è a cura dello Studio Ichino-Brugnatelli
