Bonus carburante per le imprese di trasporto: istituito il codice tributo per la compensazione

L’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 40/E del 26 ottobre 2026, ha istituito il codice tributo “7082”, per consentire alle imprese di trasporto di utilizzare in compensazione, mediante modello F24, il credito d’imposta riconosciuto a fronte dei maggiori costi sostenuti per l’acquisto di carburante.

L’agevolazione, prevista dall’art. 3, D.L. n. 33/2026, convertito con modificazioni dalla Legge n. 79/2026 e da ultimo modificato dall’art. 1, D.L. n. 193/2026, consiste in un contributo straordinario destinato ad attenuare le conseguenze economiche dell’eccezionale aumento del prezzo del gasolio.
La misura interessa le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia che esercitano le attività di trasporto individuate dalla disposizione normativa, nel rispetto delle condizioni previste per l’accesso al beneficio. Le modalità attuative sono state definite dal D.I. 23 maggio 2026, adottato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 21 luglio 2026.

La risoluzione disciplina gli aspetti operativi relativi all’utilizzo del credito, precisando che la compensazione costituisce l’unica modalità di fruizione dell’agevolazione.
Il beneficio dev’essere utilizzato entro il 31 dicembre 2026, attraverso il modello F24, da trasmettere esclusivamente mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. L’impiego di modalità di presentazione differenti comporta il rifiuto dell’operazione di versamento.
Per consentire la compensazione, l’Amministrazione finanziaria ha istituito il codice tributo “7082”, denominato “Credito d’imposta a favore delle imprese esercenti le attività di trasporto per l’acquisto di carburante – articolo 3 del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33”.
In sede di compilazione del modello F24, il codice dev’essere riportato nella sezione “Erario”, in corrispondenza della colonna “importi a credito compensati”. Qualora il beneficiario debba procedere alla restituzione totale o parziale del contributo, lo stesso codice dev’essere indicato nella colonna “importi a debito versati”.
Particolare attenzione va riservata alla compilazione del campo “anno di riferimento”, nel quale va inserito, nel formato “AAAA”, l’anno di sostenimento della spesa agevolata, così come riportato nel Cassetto fiscale del contribuente.
L’Agenzia precisa, inoltre, che l’importo utilizzabile in compensazione è quello comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e reso disponibile nel Cassetto fiscale di ciascun beneficiario, consultabile attraverso l’area riservata del sito istituzionale. Prima di procedere alla compensazione, le imprese possono quindi verificare l’ammontare del credito effettivamente riconosciuto.
In fase di elaborazione dei modelli F24, l’Agenzia delle Entrate effettua controlli sulla corrispondenza tra i dati indicati dal contribuente e le informazioni trasmesse dal Ministero competente. In particolare, viene verificata la presenza del soggetto nell’elenco dei beneficiari e il rispetto dell’importo massimo del credito utilizzabile. Qualora il contribuente non risulti incluso nell’elenco ministeriale oppure utilizzi in compensazione un importo superiore a quello riconosciuto, il modello F24 viene scartato. I controlli tengono conto anche delle eventuali modifiche o revoche dell’agevolazione successivamente comunicate dal Ministero.

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