In data 15 ottobre 2026 è stato pubblicato nell’area Pubblicità legale del sito del Ministero del Lavoro il D.I. 8 settembre 2026 dei Ministeri del Lavoro, per la Famiglia e dell’Economia, che attua l’art. 6, D.L. n. 62/2026, convertito dalla Legge n. 112/2026. Il provvedimento disciplina le modalità per il conseguimento della certificazione per la conciliazione tra famiglia e lavoro e definisce i criteri per accedere al relativo esonero contributivo.
La certificazione trova il proprio fondamento nell’art. 8, comma 1, lett. e), D.Lgs. n. 184/2025, e si basa sulla Prassi UNI/PdR 192:2026, pubblicata il 14 aprile 2026 e dedicata ai sistemi di gestione per la conciliazione tra vita familiare e attività lavorativa. Tale prassi individua specifici indicatori finalizzati a valutare le politiche aziendali di sostegno alla famiglia, con particolare attenzione alla maternità, alla paternità e alla gestione dei carichi di cura.
Il certificato, valido per 36 mesi, dev’essere rilasciato da organismi di valutazione della conformità accreditati nell’ambito della conciliazione tra famiglia e lavoro ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008. L’accreditamento dev’essere conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 con riferimento alla UNI/PdR 192:2026.
L’esonero contributivo è riconosciuto dalla data di entrata in vigore della Legge n. 112/2026, ossia dal 28 giugno 2026, e spetta per l’intero periodo di validità della certificazione, fermo restando il limite temporale del 31 dicembre 2028.
Per accedere al beneficio, i datori di lavoro interessati dovranno presentare un’apposita domanda all’INPS esclusivamente con modalità telematica. L’istanza potrà essere trasmessa dal legale rappresentante, da un soggetto delegato oppure dagli intermediari abilitati individuati dall’art. 1, Legge n. 12/1979, secondo le modalità e i termini che saranno definiti dall’Istituto. Nella domanda l’azienda dovrà attestare, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, i propri dati identificativi, la retribuzione media mensile globale stimata per il periodo di validità della certificazione, l’aliquota datoriale media stimata e la forza aziendale media riferita allo stesso arco temporale.
Ai fini dell’ammissione all’agevolazione, il datore di lavoro:
- dev’essere titolare, al momento della domanda, di una certificazione in corso di validità, indicando il relativo identificativo alfanumerico, la denominazione dell’organismo certificatore accreditato e la data di rilascio;
- non dev’essere stato destinatario di provvedimenti di sospensione dei benefici contributivi;
- deve rispettare le condizioni previste dall’art. 1, comma 1175, Legge n. 296/2006 e la disciplina in materia di aiuti di Stato.
Particolare rilievo assume il rispetto delle tempistiche di presentazione dell’istanza. I datori di lavoro che presentano domanda entro il primo termine utile successivo al rilascio della certificazione, secondo le indicazioni annualmente fornite dall’INPS, possono beneficiare dell’esonero per l’intero periodo di validità della certificazione stessa, sempre nel rispetto del termine finale del 31 dicembre 2028.
Sotto il profilo economico, l’agevolazione consiste in un esonero dal versamento dei contributi previdenziali complessivi a carico del datore di lavoro in misura non superiore all’1%, entro il limite massimo di 50.000 euro annui per singola impresa. Il beneficio è riparametrato su base mensile e viene fruito mediante riduzione della contribuzione datoriale dovuta nei mesi in cui la certificazione risulta valida.
L’importo effettivamente riconosciuto può, tuttavia, risultare inferiore a quello teoricamente spettante. Le risorse disponibili per ciascuna annualità sono, infatti, ripartite tra tutte le domande ammissibili presentate nella medesima finestra temporale individuata dall’INPS; qualora tali risorse non risultino sufficienti, l’agevolazione viene proporzionalmente ridotta, al fine di garantire la più ampia platea possibile di beneficiari.
Il Dipartimento per le politiche della famiglia trasmette periodicamente all’INPS i dati identificativi delle imprese certificate, consentendo all’Istituto di verificare il possesso dei requisiti richiesti. In caso di rinuncia o revoca della certificazione, il datore di lavoro è tenuto a darne tempestiva comunicazione sia all’INPS sia al Dipartimento medesimo.
Le imprese che abbiano fruito indebitamente dell’esonero sono tenute a versare i contributi omessi e le relative sanzioni, ferma restando l’eventuale responsabilità penale ove il fatto integri una fattispecie di reato.
