L’INPS, con notizia del 20 ottobre 2026, ha ritenuto opportuno fornire alcuni chiarimenti sul contributo per l’autoimpiego previsto dall’art. 21, comma 3, D.L. n. 60/2024, per i disoccupati di età inferiore ai 35 anni che hanno avviato, tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2025, un’attività imprenditoriale in settori strategici e della transizione digitale ed ecologica, in relazione ai recenti articoli di stampa sulle criticità emerse nell’attuazione della misura, al fine di ricostruire correttamente il quadro normativo e lo stato delle attività.
L’Istituto, sotto la vigilanza e secondo le direttive del Ministero del Lavoro, gestisce la prestazione e verifica, in sede istruttoria, i seguenti requisiti attraverso la consultazione delle informazioni disponibili e certificate nelle proprie banche dati, secondo le modalità previste per la generalità delle prestazioni:
- dati identificativi dell’impresa oppure, per i liberi professionisti, apertura della partita IVA, con indicazione della data di costituzione e della data di trasmissione all’Ufficio del Registro Imprese della Comunicazione Unica per la nascita dell’impresa;
- appartenenza dell’attività alle categorie ammesse al contributo;
- dati anagrafici del richiedente.
L’INPS precisa che l’istruttoria automatizzata non è basata su algoritmi decisionali, ma sulla consultazione e sul riscontro delle informazioni certificate presenti nelle banche dati disponibili, secondo criteri predeterminati dalla normativa e dagli indirizzi dell’Amministrazione competente. Tale modalità interessa anche la verifica dello stato occupazionale del richiedente alla data di avvio dell’attività imprenditoriale, requisito essenziale ai fini dell’accesso al contributo.
Il controllo preventivo assume particolare rilievo, poiché consente di accertare, prima dell’erogazione, l’effettiva sussistenza dello stato di disoccupazione e degli altri requisiti previsti, che in sede di istanza sono autocertificati dall’interessato.
L’INPS precisa che i funzionari:
- a seguito delle incongruenze segnalate dai richiedenti in merito allo stato di disoccupazione, hanno riesaminato le singole posizioni e individuato quelle corredate da documentazione idonea a comprovare il requisito, sottoponendo tali casi alla valutazione del Ministero del Lavoro;
- per quanto riguarda le informazioni ricavate dalle banche dati dell’Istituto, stanno riesaminando, caso per caso, le posizioni per le quali è necessario rivalutare i requisiti, al fine di verificare puntualmente le difformità segnalate in sede di riesame e procedere progressivamente all’accoglimento delle domande che superano positivamente i controlli;
- stanno completando le verifiche sulle posizioni ancora in lavorazione.
La complessità delle verifiche ha determinato un rallentamento nella conclusione dei procedimenti, in particolare nei casi in cui si è resa necessaria una valutazione puntuale della posizione del singolo richiedente da parte di un’altra amministrazione.
Via via che vengono acquisite le informazioni mancanti e confermata la sussistenza di tutti i requisiti, compreso il DURC, l’Istituto dispone il pagamento delle somme spettanti.
