La massima
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 15 giugno 2026, n. 19996, ha stabilito che la speciale normativa che limita la possibilità di stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato non opera con riferimento al rapporto di agenzia. È, pertanto, legittima la clausola di tacita rinnovazione “di anno in anno salvo disdetta“, senza che dalla reiterata rinnovazione del contratto a termine possa trarsi la conseguenza di un unico contratto di agenzia a tempo indeterminato. Nell’ipotesi di rinnovo automatico del contratto per mancato invio della disdetta e di successivo recesso ingiustificato ante tempus del preponente dal rapporto, l’agente ha diritto non all’indennità sostitutiva del preavviso, ma al risarcimento del danno derivante da detto recesso.
Il caso
La controversia trae origine da un rapporto di agenzia nell’ambito del quale l’agente aveva rivendicato il pagamento di provvigioni non corrisposte, oltre a diverse indennità connesse alla cessazione del rapporto e alla modifica delle condizioni economiche contrattuali.
La Corte d’Appello di Potenza aveva condannato la ditta preponente al pagamento di 242.539,60 euro, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di provvigioni maturate negli anni 2008 e 2009, respingendo le ulteriori pretese.
Contro tale decisione il preponente aveva proposto ricorso per Cassazione, contestando, tra l’altro, la valutazione delle prove utilizzate per quantificare le provvigioni.
L’agente aveva presentato ricorso incidentale, sostenendo di avere diritto all’indennità sostitutiva del preavviso, al risarcimento dei danni conseguenti al recesso illegittimo, alle ulteriori provvigioni derivanti dalle vendite dirette e all’indennità di cessazione del rapporto.
La Suprema Corte ha respinto le contestazioni del preponente relative alla prova delle provvigioni. I giudici d’appello avevano correttamente valutato i conti provvigione predisposti dall’agente monomandatario e le fatture prodotte in giudizio, non specificamente disconosciute, effettuando anche alcune detrazioni.
La Cassazione ha ricordato che il giudizio di legittimità non consente una nuova valutazione del materiale probatorio quando il giudice di merito abbia fornito una motivazione coerente e logicamente sostenibile. La semplice divergenza rispetto all’apprezzamento delle prove non integra, infatti, una violazione degli artt. 115 e 116, c.p.c.
Quanto alle conseguenze della cessazione del rapporto, la Corte ha esaminato la richiesta dell’agente di ottenere l’indennità sostitutiva del preavviso di 6 mesi prevista dall’art. 12 del contratto. Secondo il ricorrente incidentale, la successione dei rinnovi annuali avrebbe dovuto comportare l’applicazione della disciplina propria dei contratti a tempo indeterminato, con conseguente diritto all’indennità per il mancato preavviso.
La Cassazione ha respinto questa interpretazione, ribadendo che al contratto di agenzia a tempo determinato non si applica l’art. 1750, c.c., relativo al preavviso nei rapporti a tempo indeterminato. Inoltre, le limitazioni previste dalla normativa speciale per la stipulazione di contratti di lavoro subordinato a termine non trovano applicazione nei rapporti di agenzia.
È, pertanto, legittima la clausola che prevede il rinnovo tacito del contratto di anno in anno, salvo disdetta, senza che la reiterazione dei rinnovi comporti la costituzione di un unico rapporto a tempo indeterminato.
Richiamando anche la precedente ordinanza n. 26191/2025, gli Ermellini hanno precisato che, qualora il contratto si rinnovi automaticamente per mancata disdetta e il preponente receda successivamente senza giustificazione prima della scadenza, l’agente può richiedere il risarcimento del danno derivante dall’interruzione anticipata del rapporto, ma non l’indennità sostitutiva del preavviso. Il riconoscimento del risarcimento presuppone, tuttavia, che il danno sia adeguatamente allegato e dimostrato.
Nel caso esaminato, la domanda risarcitoria era stata respinta per carenza di allegazioni sui pregiudizi effettivamente subiti.
La Cassazione ha confermato tale decisione, evidenziando che l’agente non aveva neppure indicato specificamente, nel ricorso, le parti dell’atto di appello nelle quali avrebbe illustrato i danni lamentati.
Non poteva, quindi, trovare accoglimento neppure la richiesta di liquidazione equitativa ai sensi dell’art. 1226, c.c.
Un ulteriore profilo della controversia riguardava la riduzione unilaterale delle provvigioni sulle vendite dirette, contestata dall’agente, che chiedeva il pagamento delle differenze maturate o il relativo risarcimento. Anche questa domanda è stata respinta.
La Corte ha confermato la corretta applicazione dell’art. 2, AEC, rilevando che l’agente non si era opposto alla variazione entro il termine di 30 giorni previsto dalla disciplina collettiva. Tale comportamento aveva determinato l’acquiescenza alla modifica delle condizioni provvigionali, precludendo il riconoscimento dell’indennità sostitutiva.
La pronuncia affronta anche il tema dell’indennità di cessazione del rapporto prevista dall’art. 1751, c.c. L’agente sosteneva che, ai fini della valutazione dell’incremento della clientela e del volume d’affari, dovesse essere considerata l’intera durata del rapporto, anziché soltanto l’ultimo anno. A sostegno della propria posizione evidenziava di essere stato il primo agente della mandante e di avere autonomamente costituito e sviluppato il portafoglio clienti. La Cassazione ha dichiarato inammissibile la censura, poiché diretta a ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie già esaminate dai giudici di merito, che avevano escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell’indennità.
È stata, inoltre, respinta la contestazione del preponente relativa all’omessa pronuncia sulla giusta causa di recesso e sulla domanda risarcitoria: sulla prima questione si era formato il giudicato, mentre la seconda era stata esaminata e dichiarata inammissibile perché formulata genericamente.
L’unico motivo accolto dalla Suprema Corte ha riguardato la regolazione delle spese processuali, in quanto la sentenza d’appello presentava una contraddizione tra motivazione e dispositivo, avendo erroneamente posto a carico dell’agente, anziché del preponente, il pagamento di un terzo delle spese dei primi due gradi di giudizio.
La massima è a cura dello Studio Ichino-Brugnatelli
