2 Luglio 2020

Il nuovo Bonus facciate – I° parte

di Luca Mambrin
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La scheda di FISCOPRATICO

La Legge di Bilancio 2020 oltre a prorogare anche per l’anno 2020 le detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per il bonus mobili e per gli interventi di riqualificazione energetica ha introdotto il nuovo “Bonus facciate”, una detrazione fiscale per gli interventi di recupero e di restauro delle facciate degli edifici.

Con la circolare 2/E/2020 l’Agenzia delle entrate ha fornito i primi chiarimenti in merito alla nuova agevolazione.

Sotto il profilo soggettivo la detrazione riguarda tutti i contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati, a prescindere dalla tipologia di reddito di cui essi siano titolari.

In particolare, rientrano nel campo soggettivo di applicazione della nuova disposizione:

  • le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
  • gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
  • le società semplici;
  • le associazioni tra professionisti;
  • i soggetti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali)

Trattandosi di una detrazione dall’imposta lorda, la stessa non può essere utilizzata dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva, quali ad esempio i contribuenti che aderiscono al regime forfetario, a meno che tali soggetti non possiedano anche redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo.

Per usufruire della detrazione, i soggetti beneficiari devono possedere o detenere l’immobile oggetto dell’intervento in base ad un titolo idoneo, al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio. La data di inizio dei lavori deve risultare dai titoli abilitativi, se previsti, ovvero da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. In particolare, i soggetti beneficiari devono:

  • possedere l’immobile in qualità di proprietario, nudo proprietario o di titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
  • detenere l’immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

Sono ammessi a fruire della detrazione, purché sostengano le spese per la realizzazione degli interventi anche:

  • i familiari conviventi del possessore o del detentore dell’immobile,
  • i conviventi di fatto ai sensi della L. 76/2016.

È necessario tuttavia che:

  • tali soggetti siano conviventi con il possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento alla data di inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione se antecedente all’avvio dei lavori;
  • le spese sostenute riguardino interventi eseguiti su un immobile, anche diverso da quello destinato ad abitazione principale, nel quale può esplicarsi la convivenza.

La detrazione, pertanto, non spetta al familiare del possessore o del detentore dell’immobile nel caso di interventi effettuati su immobili che non sono a disposizione (in quanto locati o concessi in comodato), ovvero su quelli che non appartengono all’ambito “privatistico”, quali gli immobili strumentali all’attività d’impresa, arte o professione.

Per fruire del “bonus facciate” non è necessario che i familiari abbiano sottoscritto un contratto di comodato essendo sufficiente che attestino, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di essere familiari conviventi.

Inoltre hanno diritto alla detrazione anche:

  • il promissario acquirente dell’immobile oggetto di intervento immesso nel possesso, a condizione che sia stato stipulato un contratto preliminare di vendita dell’immobile regolarmente registrato;
  • chi esegue i lavori in proprio limitatamente alle spese di acquisto dei materiali utilizzati.

Il Bonus facciate, sotto il profilo oggettivo, è ammesso a fronte del sostenimento delle spese relative ad interventi finalizzati al recupero o restauro della “facciata esterna”, realizzati su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali.

L’agevolazione, pertanto, non spetta per gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile né per gli interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione, ivi compresi quelli con la stessa volumetria dell’edificio preesistente inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia”.

Come sottolineato dalla recente risposta ad istanza d’interpello n. 185/2020 devono, inoltre, considerarsi escluse dal Bonus facciate le spese sostenute per interventi sulle “strutture opache orizzontali o inclinate” dell’involucro edilizio quali, ad esempio, coperture (lastrici solari, tetti) e pavimenti verso locali non riscaldati o verso l’esterno nonché per la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli (non rientranti nella nozione di strutture “opache”).

In particolare, la detrazione spetta a condizione che gli edifici oggetto degli interventi siano ubicati in zona A o B ai sensi del D.M. 1444/1968, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali, assimilazione che dovrà risultare dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti.

Secondo quanto stabilito dall’articolo 2 del D.M. 1444/1968, sono classificate:

  • nella zona A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
  • nella zona B) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5 per cento (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 m3/m2.

Sono quindi escluse dall’agevolazione tutti gli interventi realizzati su edifici che si trovano nelle zone C, D, E e F.