27 Settembre 2021

Il credito d’imposta per la formazione professionale di alto livello

di Gennaro Napolitano
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La scheda di FISCOPRATICO

L’articolo 48-bis del Decreto Sostegni-bis (D.L. 73/2021, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito, con modificazioni, dalla L. 106/2021), introdotto nel corso dell’iter parlamentare di conversione, prevede a favore delle imprese un tax credit in relazione alle spese sostenute in attività di formazione di alto livello.

Il comma 1 della disposizione in esame, infatti, stabilisce che a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano, che effettuano spese per attività di formazione professionale di alto livello nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 (cioè, per i contribuenti “solari”, nel 2021), è riconosciuto un credito d’imposta in misura pari al 25%.

Il comma 2, invece, definisce le tipologie di attività formative con riferimento alle quali si ha diritto all’agevolazione, prevedendo che sono ammissibili al tax credit le spese sostenute, fino all’importo massimo di 30.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria, relative al costo aziendale del dipendente per il periodo in cui è occupato nelle attività di formazione attraverso corsi di specializzazione e di perfezionamento di durata non inferiore a sei mesi, svolti in Italia o all’estero, negli ambiti legati allo sviluppo di nuove tecnologie e all’approfondimento delle conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0, quali:

  • big data e analisi dei dati;
  • cloud e fog computing;
  • sicurezza cibernetica;
  • sistemi cyber-fisici;
  • prototipazione rapida;
  • sistemi di visualizzazione e realtà aumentata;
  • robotica avanzata e collaborativa;
  • interfaccia uomo-macchina;
  • manifattura additiva;
  • internet delle cose e delle macchine;
  • integrazione digitale dei processi aziendali.

Il comma 3 chiarisce che il credito d’imposta:

  • non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi;
  • non concorre alla formazione della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap);
  • non rileva ai fini del rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi (articoli 61 e 109, comma 5, Tuir);
  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il modello di versamento F24 (articolo 17 D.Lgs. 241/1997).

Peraltro, lo stesso comma 3 stabilisce che ai fini dell’utilizzo del credito d’imposta non trovano applicazione i vigenti limiti legislativi di compensabilità, vale a dire:

  • il limite annuale all’utilizzo della compensazione dei crediti d’imposta come disciplinato dall’articolo 1, comma 53, L. 244/2007 (250.000 euro);
  • il limite massimo dei crediti d’imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale previsto dall’articolo 34 L. 388/2000 – limite fissato inizialmente in 1 miliardo di lire (516 mila euro) per ciascun anno solare, successivamente aumentato a 700.000 euro (articolo 9, comma 2, D.L. 35/2013), poi a 1 milione di euro per l’anno 2020 (articolo 147 D.L. 34/2020) e da ultimo elevato a 2 milioni di euro per l’anno 2021 dall’articolo 22 dello stesso Decreto Sostegni-bis.

Gli ultimi due commi dell’articolo 48-bis stabiliscono che:

  • con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le disposizioni attuative del credito d’imposta, comprese quelle finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa (comma 4).
  • la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’attuazione dell’agevolazione è pari a 5 milioni di euro per l’anno 2021 (comma 5).

In questa sede è utile ricordare che il Piano Nazionale Industria 4.0 è un programma di interventi di sostegno all’innovazione tecnologica del tessuto imprenditoriale italiano e che l’espressione “Industria 4.0” indica un “processo generato da trasformazioni tecnologiche nella progettazione, nella produzione e nella distribuzione di sistemi e prodotti manifatturieri, finalizzato alla produzione industriale automatizzata e interconnessa. In particolare, si identifica un’organizzazione basata sulla digitalizzazione di tutte le fasi dei processi produttivi, un modello di smart factory (fabbrica intelligente) del futuro, nel quale l’utilizzo delle tecnologie digitali permette di monitorare i processi fisici e assumere decisioni decentralizzate, basate su meccanismi di autoorganizzazione, orientati alla gestione efficiente delle risorse, alla flessibilità, alla produttività e alla competitività del prodotto, che generano fruttuose sinergie tra produzione e servizi” (cfr. Industria 4.0, Camera dei Deputati, Servizio Studi, XVIII Legislatura, 7 luglio 2020).

Nell’ambito del Piano Nazionale Industria 4.0 rientrano numerose misure agevolative, tra le quali si ricordano super-ammortamento e iper-ammortamento, credito d’imposta per la ricerca, sviluppo e innovazione e le agevolazioni per gli investimenti in beni strumentali tecnologici da parte delle Micro piccole e medie imprese (c.d. Nuova Sabatini).