22 Settembre 2021

Il corretto timing dell’attribuzione ai soci del credito beni strumentali

di Debora ReverberiLuigi Scappini
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La scheda di FISCOPRATICO

La circolare AdE 9/E/2021 ha finalmente riconosciuto formalmente la legittimità dell’attribuzione ai soci di enti trasparenti, quindi anche società semplici, del credito per investimenti in beni strumentali nuovi di cui alla vigente disciplina dell’articolo 1, commi 1051-1063 e 1065, L. 178/2020 (c.d. Legge di Bilancio 2021), in proporzione alle quote di partecipazione agli utili.

Il chiarimento riveste particolare importanza per il settore primario nel quale, a fronte della particolare normativa fiscale e del possibile ricorso alla forma della società semplice (impedendo anche la compensazione dei contributi Inps in capo ai soci), si profilava l’ipotesi di riporto del credito negli anni prima di poterlo compensare in toto.

Il rischio di incapienza comportava inoltre uno scarso appeal della misura nei confronti delle imprese agricole, dovuto anche alla possibilità di fruire di altre misure di sostegno previste dai PSR.

La possibilità da parte dei soci di società semplice e, più in generale, dei partecipanti di enti trasparenti quali soci di società di persone, soci di società cooperative che hanno optato per il regime di trasparenza fiscale ex articolo 115 Tuir e collaboratori dell’impresa familiare, di fruire del credito generatosi in capo alla società soggiace tuttavia a criteri, modalità e tempistiche tali da posticiparne di fatto la facoltà di utilizzo.

Come chiarito dalla stessa circolare AdE 9/E/2021 al § 5.5, la compensazione di un credito per investimenti in beni strumentali di importo superiore a 5.000 euro non soggiace né all’obbligo di preventiva trasmissione del modello dichiarativo, né all’obbligo di apposizione del visto di conformità.

Per i crediti d’imposta esposti nel quadro RU della dichiarazione dei redditi non trova, infatti, applicazione la regola introdotta dall’articolo 3, comma 1, D.L. 124/2019 (c.d. Decreto fiscale) che, sostituendo il comma 1 dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997, consente la compensazione per importi superiori a 5.000 euro annui del credito Iva nonché di quelli relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all’Irap, solamente a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge.

Ne deriva che il credito per investimenti in beni strumentali può essere utilizzato, ai sensi del comma 1059 dell’articolo 1 L. 178/2020, a decorrere:

  • dall’anno di entrata in funzione del bene, per gli investimenti in beni ordinari di cui all’articolo 1, commi 1054 e 1055, L. 178/2020;
  • dall’anno di avvenuta interconnessione del bene al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, per gli investimenti in beni 4.0 di cui all’articolo 1, commi 1056, 1057 e 1058, L. 178/2020.

Queste regole generali, valevoli nel caso di utilizzo del credito da parte della società in capo alla quale è maturato, devono essere rispettate anche per la compensazione della quota di credito attribuita in capo ai soci, che resta vincolata all’entrata in funzione o interconnessione del bene agevolato.

L’utilizzo del credito da parte del socio risulta ulteriormente subordinato alla formale acquisizione nella propria dichiarazione della quota assegnategli, come risultante dal quadro RU del modello Redditi dell’ente trasparente che è tenuto a dare evidenza della ripartizione, con la conseguenza di un rinvio del momento di effettiva fruibilità giustificato, a parere di chi scrive, dall’esigenza di certezza.

La circolare AdE 9/E/2021, infatti, al § 5.6.3., facendo proprie le conclusioni della precedente risposta a istanza di interpello n. 85/2020, con cui era stata legittimata l’attribuzione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno di cui all’articolo 1, commi 98108, L. 208/2015 al collaboratore dell’impresa familiare e ai soci di società di persone, ha delineato gli step necessari per poter procedere all’attribuzione del credito da parte dell’ente trasparente e per l’utilizzo da parte dei soci.

Il documento di prassi chiarisce che l’assegnazione dei crediti ai soci “deve risultare dalla dichiarazione dei redditi dell’ente trasparente, il quale dà evidenza formale della ripartizione, indicando nel quadro RU del modello di dichiarazione relativo al periodo di imposta nel corso del quale il credito è maturato (i.e., il periodo di imposta in cui sono stati realizzati gli investimenti agevolati) l’ammontare spettante, quello eventualmente già utilizzato e quello residuo da riportare nella successiva dichiarazione, al netto dell’ammontare che si intende attribuire ai propri soci o collaboratori, anch’esso da indicare in apposito rigo”.

Parimenti, i soci acquisiscono nella propria dichiarazione la quota di credito ricevuta per poi poterla utilizzare in compensazione.

Tale iter è giustificato dal fatto che, come evidenziato sempre dall’Agenzia delle entrate con le risoluzioni 120/E/2002 e 163/E/2003 e con la risposta all’istanza di interpello 85/2020, l’attribuzione del credito maturato da parte di un ente trasparente ai propri soci non rappresenta una cessione dello stesso ma una particolare e specifica modalità di utilizzo.

In ragione di quanto sin qui esposto, a fronte del formale riconoscimento dell’Agenzia delle entrate della legittimità dell’attribuzione del credito maturato da un ente trasparente in capo ai propri soci, per compensare la quota spettante i soci dovranno:

  • attendere la presentazione della dichiarazione dei redditi da parte della società concedente, in modo tale che, a mezzo della compilazione del quadro RU, sia fotografata la situazione;
  • trasmettere la propria dichiarazione dei redditi, in modo tale da dare evidenza formale dell’acquisizione della quota di credito assegnatagli.

In tal modo, del resto, viene facilitata l’Agenzia delle entrate nella verifica a posteriori che, in ogni anno di utilizzo, la parte di credito attribuita ai soci, incrementata da quella compensata direttamente dalla società, non abbia ecceduto la quota fruibile annualmente.