27 Gennaio 2021

I familiari a carico nel modello 730/2021

di Luca Mambrin
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L’articolo 12 Tuir prevede che vengano riconosciute specifiche detrazioni dall’imposta lorda al contribuente con familiari che abbiano i requisiti per essere considerati fiscalmente a carico.

L’articolo 1, comma 252 e 253, Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017) ha stabilito, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l’incremento del limite di reddito complessivo annuo previsto dall’articolo 12 Tuir per essere considerati fiscalmente a carico, passando da euro 2.840,51 ad euro 4.000, ma in relazione solo ai figli di età non superiore a 24 anni.

Pertanto, anche per l’anno 2020 possono essere considerati fiscalmente a carico:

  • i membri della famiglia che nell’anno hanno conseguito un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili, uguale o inferiore ad euro 2.840,51;
  • i figli di età non superiore a 24 anni che nell’anno hanno conseguito un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili, uguale o inferiore ad euro 4.000.

Per applicare il limite di reddito di 4.000 euro previsto per i figli a carico di età non superiore a 24 anni, il requisito anagrafico deve ritenersi sussistere per l’intero anno in cui il figlio raggiunge il limite d’età, a prescindere dal giorno e dal mese in cui ciò accade.

Pertanto, per i figli che hanno compiuto:

  • 24 anni nel corso del 2020, la soglia di reddito a cui fare riferimento per verificare lo status di familiare fiscalmente a carico è di 4.000 euro, a prescindere dal giorno e dal mese del compleanno;
  • 25 anni nel corso del 2020, la soglia di reddito a cui fare riferimento per verificare lo status di familiare fiscalmente a carico è invece di 2.840,51 euro.

Ai fini della verifica del superamento del limite di 2.840,51 euro (o 4.000 euro) devono essere computate alcune tipolo­gie di reddito che non concorrono a formare il reddito complessivo, quali:

  • le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, rappresentanze diplomatiche e con­solari, da Missioni, dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa Cattolica;
  • la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
  • il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva nel caso di applica­zione del regime previsto per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011;
  • il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario, di cui all’articolo 1 L. 190/2014;
  • il reddito imponibile dei fabbricati assoggettati alla cedolare secca sulle locazioni.

Non concorrono invece alla determinazione del reddito complessivo e quindi alla quantificazione della soglia di 2.840,51 euro (o 4.000 euro) i seguenti redditi:

  • redditi esenti;
  • redditi assoggettati a tassazione separata;
  • redditi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta.

È possibile beneficiare delle detrazioni per carichi di famiglia per i seguenti familiari, anche se non conviventi con il contribuente o residenti all’estero:

  • il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
  • i figli (compresi i figli adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito.

Possono essere considerati a carico anche i seguenti altri familiari, a condizione che convivano con il contribuente o che ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria:

  • il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
  • i discendenti dei figli;
  • i genitori (compresi quelli adottivi);
  • i generi e le nuore;
  • il suocero e la suocera;
  • i fratelli e le sorelle (anche unilaterali);
  • i nonni e le nonne.

Il limite di reddito di 2.840,51 euro (o 4.000 euro) che consente di considerare un familiare a carico, è riferito all’intero periodo d’imposta: di conseguenza, se il limite reddituale, determinato come sopra specificato, è stato superato, il familiare non può essere considerato a carico del contribuente richiedente, il quale dovrà restituire l’importo delle detrazioni di cui ha eventualmente beneficiato.

Se un padre è intenzionato a fruire nel modello 730/2021 delle detrazioni per figlio a carico, ma il proprio figlio ha percepito redditi di lavoro dipendente nei mesi da settembre 2020 a dicembre 2020 in forza di un contratto a tempo determinato certificato da modello di Certificazione Unica 2021 rilasciato dal datore di lavoro per complessivi 4.500 euro, la detrazione fiscale per figlio a carico non spetta, essendo stato superato dal figlio, nell’arco del periodo d’imposta di riferimento, il limite reddituale che consente di ottenere lo status di familiare a carico.