3 Marzo 2021

I chiarimenti attesi in materia di formazione 4.0

di Debora Reverberi
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La scheda di FISCOPRATICO

Il Piano Transizione 4.0, come delineato dalla Legge di Bilancio 2021, presenta aspetti che devono essere oggetto di urgenti chiarimenti e/o rettifiche, onde consentire la corretta quantificazione dei crediti d’imposta da rilevare nei bilanci d’esercizio 2020 e da compensare nell’anno 2021 secondo le discipline proprie di ciascuna agevolazione.

In materia di credito d’imposta formazione 4.0 il tenore letterale della Legge non dà adito a dubbi sulla decorrenza delle modifiche apportate con la proroga al biennio 2021-2022.

L’articolo 1, comma 1064, lettera l), L. 178/2020 (c.d. Legge di Bilancio 2021) dispone infatti l’ampliamento delle fattispecie di costi agevolabili “per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020”.

Tuttavia, in occasione del convegno del 10.02.2021 organizzato dalle associazioni di imprese manifatturiere Federmacchine e Anima con la partecipazione del Mise, il ministero ha chiarito, in contrasto col testo normativo, che le nuove disposizioni troveranno applicazione a partire dal 01.01.2021.

In realtà la decorrenza delle modifiche dal 2021 è comprovata da almeno due elementi:

  • l’assenza dello stanziamento di risorse finanziarie in relazione al maggiore credito che maturerebbe nell’anno 2020 per effetto delle nuove voci di spesa;
  • le informazioni richieste nella sezione IV del quadro RU dei modelli Redditi 2021 – periodo d’imposta 2020.

Esaminando la relazione tecnica alla L. 178/2020 non figura, in effetti, lo stanziamento di maggiori risorse finanziarie sul 2021 che un ampliamento delle voci di spesa avrebbe comportato: i maggiori oneri sono riferiti ai periodi 2022 e 2023, in relazione agli effetti finanziari stimati sul biennio 2021-2022.

Per quanto concerne invece i modelli Redditi 2021 approvati con provvedimenti del 29.01.2021 si osserva come il rigo dedicato al credito d’imposta formazione 4.0 della sezione IV del quadro RU non rechi modifiche rispetto al modello del periodo d’imposta precedente, richiedendo esclusivamente l’indicazione delle seguenti informazioni di dettaglio relative alla dimensione del piano formativo:

  • numero ore impiegate dai lavoratori (discenti e docenti) in attività di formazione;
  • numero di lavoratori (discenti e docenti) coinvolti nella formazione.

Altro aspetto che dovrebbe essere oggetto di correzione in un imminente nuovo testo normativo è il termine finale di decorrenza delle modifiche, che secondo l’articolo 1, comma 1064, lettera l), L. 178/2020 (c.d. Legge di Bilancio 2021) dovrebbero applicarsi, incomprensibilmente dato che la proroga è disposta dalla precedente lettera i) sul biennio 2021/2022, “fino a quello in corso al 31 dicembre 2023”.

Anche in questo caso mancherebbe lo stanziamento in relazione tecnica delle relative risorse per il periodo d’imposta 2023, che esplicherebbe effetti finanziari nell’anno 2024.

Ulteriore tema da chiarire è l’esclusione, fra le spese del personale ammissibili, di quelle relative al personale inquadrato con rapporto di lavoro diverso da quello subordinato.

Nella presentazione del Piano Transizione 4.0 l’enfasi posta dal Mise verteva sull’ammissibilità delle spese di formazione degli imprenditori.

Col recente chiarimento reso dal Ministero in occasione del convegno Federmacchine e Anima è stato evidenziato che la natura di aiuto di stato del credito d’imposta formazione 4.0 impedisce l’ampliamento della platea dei beneficiari a personale in rapporto di lavoro diverso da quello subordinato, seppure sia intenzione del Mise incentivare, con altri strumenti, la formazione di manager e imprenditori.

Altro tema è la spesa del personale dipendente impegnato in formazione 4.0 in veste di docente o tutor, che restava assoggettata ad un limite del 30% della retribuzione complessiva annua in base alla disposizione contenuta all’articolo 4, comma 2, D.M. 04.05.2018.

Secondo il Ministero questo limite è da ritenersi superato con l’estensione delle voci di spesa ammissibili.

In sintesi, se i chiarimenti resi dal Mise troveranno conferma in un prossimo testo normativo (presumibilmente nel nuovo “Decreto Ristori”), il credito d’imposta formazione 4.0 maturato nel 2020 andrà quantificato con le medesime regole del 2019, premiando le spese del personale dipendente impegnato in formazione in veste di discente e docente o tutor interno.

A partire dal 01.01.2021 e fino al 31.12.2022 la misura risulterebbe invece potenziata con inclusione, fra le spese ammissibili, di tutti i costi previsti dall’articolo 31, comma 3, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17.06.2014:

  • le spese di personale (dipendente) relative ai formatori per le ore di formazione;
  • i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione (spese di viaggio, materiali e forniture, ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione, escluse le spese di alloggio ad eccezione di quelle minime necessarie ai lavoratori con disabilità);
  • i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione (in particolare le spese dei formatori esterni, ammesse anche in via prevalente ancorché non esclusiva);
  • le spese di personale (dipendente) relative ai partecipanti alla formazione;
  • le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore di formazione.

Le aliquote e i limiti dell’agevolazione restano invariati sull’intero triennio 2020-2021-2022 come di seguito dettagliato e il credito d’imposta maturato nel 2020 è fruibile nell’anno 2021, anche in unica soluzione, previa acquisizione della certificazione contabile:

Credito Formazione 4.0 – Periodi d’imposta 2020/2021/2022
Dimensione d’impresa Aliquota CI Lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati Limite CI
Piccola impresa 50% 60% 300.000 euro
Media impresa 40% 250.000 euro
Grande impresa 30% 250.000 euro