Registro Pmi innovative: il bilancio è certificabile dal collegio sindacale

L’articolo 4 D.L. 3/2015 enuncia i requisiti necessari ai fini dell’iscrizione, da parte delle società, al registro delle piccole e medie imprese innovative.

In occasione della lettera di risposta emanata dal Mise (circolare n. 0275367 del 04.12.2020), nell’ambito di questo contributo si è voluto analizzare uno dei requisiti richiesti dalla citata disposizione di cui all’articolo 4, comma 1, lett. b): “la certificazione dell’ultimo bilancio e dell’eventuale bilancio consolidato redatto da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili”.

Il quesito sottoposto al Mise ha per oggetto quelle società, costituite in forma di società per azioni, dotate di collegio sindacale incaricato sia della funzione di vigilanza che della funzione di revisione contabile e che, ai fini della suddetta iscrizione, abbiano ritenuto legittimo attribuire allo stesso collegio la funzione di certificare il bilancio.

A suo tempo, il Mise, con il parere prot. n. 155144 del 03.09.2015, aveva ritenuto che la suddetta certificazione dovesse essere effettuata esclusivamente da un revisore contabile o da una società di revisione, iscritti nel registro dei revisori contabili, escludendo così la possibilità che tale adempimento potesse essere assegnato al collegio sindacale.

Secondo tale impostazione, le società per azioni che avessero nominato un collegio sindacale con doppia funzione avrebbero dovuto provvedere a nominare un nuovo revisore esterno che certificasse il bilancio ai fini del rispetto del requisito necessario di cui all’articolo 4, comma 1, lett. b), D.L. 3/2015.

Nell’ambito di una recente contestazione, la camera di commercio di Roma ha intimato ad una società la cancellazione dal registro delle PMI innovative per mancanza del requisito di cui all’articolo 4, comma 1, lett. b), D.L. 3/2015. Tuttavia, la suddetta Società, costituita in forma di società per azioni, aveva regolarmente provveduto alla certificazione del proprio bilancio tramite il collegio sindacale incaricato, i cui membri risultavano regolarmente iscritti al registro dei Revisori legali.

In seguito a tale contestazione, è stata interpellata una diversa Camera di commercio (Padova) che ha fornito un parere differente sul punto.

La risposta della prima Camera, fedele al citato parere del Mise prot. n. 155144/2015, precludeva al collegio sindacale la possibilità di certificare il bilancio ai fini dell’iscrizione al registro delle Pmi innovative. Diversamente, la seconda Camera di commercio valorizzava la certificazione resa dal collegio sindacale, ritenendola conforme alle esigenze normative.

Data la discordanza di pareri riscontrata dalle due Camera di commercio, è stato interpellato lo stesso Mise, il quale si è espresso ritenendo esauriente, rispetto alle esigenze normative, la certificazione resa dal collegio sindacale, quando questo sia investito, oltre che dei compiti di cui all’articolo 2403 cod. civ., anche della revisione legale dei conti.

Peraltro, la posizione risulta pienamente allineata con il quadro legislativo in vigore, che consente alle società di optare per l’assegnazione, al collegio sindacale, del controllo legale così come del controllo contabile.

Sulla base di quanto chiarito dal Mise, la società soggetta a contestazione risulta pertanto regolarmente iscritta al registro delle Pmi innovative in quanto, in qualità di società per azioni, è legittimata a certificare il bilancio, ai fini della permanenza nella sezione speciale, avvalendosi di un revisore persona fisica o società di revisione o, in alternativa, attribuendo tale compito ai propri sindaci, abilitati a svolgere tale funzione.

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