L’importanza della adozione del modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001

Nel Caso n. 8/2019 Assonime mette in evidenza un importante arresto della Corte di Cassazione (sentenza n. 43656/2019) in cui vengono affermati alcuni interessanti principi di diritto in tema di idoneità del modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. 231/2001 ai fini dell’esonero da responsabilità della società in caso di commissione di reati in materia di sicurezza sul lavoro.

La fattispecie che ha condotto alla sentenza commentata da Assonime riguardava il ricorso presentato da una società avverso la sentenza del Giudice di appello in cui era stata riconosciuta la responsabilità della società per un reato di omicidio colposo commesso per via dell’eccepita violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro; nello specifico, si era verificato un incidente in un cantiere di lavoro in cui aveva perso la vita un lavoratore ed erano stati condannati il datore di lavoro – amministratore unico della società – ed il capocantiere preposto, nel presupposto che questi non avevano fornito ai lavoratori una adeguata informativa sui rischi e sulle modalità di prevenzione, e per non aver predisposto i mezzi idonei ad evitarli.

Nell’accogliere il ricorso della società, pur confermando la condanna del capocantiere, la Cassazione ha colto un primo punto rilevante: l’erroneità dell’equazione automatica responsabilità penale della persona fisica (datore di lavoro preposto) uguale responsabilità amministrativa dell’ente.

In particolare, fra gli aspetti di maggiore interesse generale che Assonime mette in luce nel portare all’attenzione questa sentenza, vi sono i seguenti.

Il primo principio di diritto stabilito dalla Corte è che in tema di responsabilità amministrativa dell’ente per reati riferiti alla sicurezza sul lavoro, il giudice deve accertare preliminarmente l’esistenza di un modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 e, constatatone l’esistenza, verificare che questo sia conforme alle norme, ed efficacemente attuato nell’ottica prevenzionale prima della commissione del fatto.

Non è perciò sufficiente, in presenza del Modello 231 adottato dalla società, che il Giudice si limiti nella propria valutazione ai soli documenti di valutazione dei rischi predisposti secondo la disciplina vigente, fra in cui in particolare il piano operativo di sicurezza.

In altre parole, secondo la Cassazione, se il Modello 231 esiste in società, allora su di esso deve focalizzarsi la valutazione del Giudice circa l’esistenza o meno dei presupposti di “colpa di organizzazione”; ecco allora l’affermazione della centralità del Modello organizzativo per l’accertamento, in concreto, della responsabilità dell’ente che dovrà riguardare perciò la sussistenza di un complesso di regole cautelari idonee alla prevenzione del reato.

Un secondo aspetto rilevante su cui la sentenza della Cassazione si sofferma è quello relativo alle nozioni di “interesse” e di “vantaggio” che devono sussistere affinché dalla commissione del reato presupposto possa derivare la responsabilità amministrativa dell’ente.

La Cassazione osserva, in merito, che “interesse” e “vantaggio” sono due concetti alternativi e concorrenti fra loro in cui:

  1. l’interesse, attiene ad una valutazione ex ante rispetto alla commissione del reato;
  2. il vantaggio, presuppone invece una valutazione ex post, perché si riferisce agli effetti concreti dell’illecito.

Non si tratta di connotati che devono concorrere contemporaneamente ai fini della responsabilità dell’ente, e nel caso dei reati colposi si sottolinea che devono essere riferiti alla condotta e non all’evento.

Fatte queste premesse, la Cassazione descrive i criteri con i quali, in presenza di reati colposi, i due requisiti suddetti possono ricorrere:

  • nel caso dell’interesse, questo si ha quando l’autore del reato, pur non volendo che l’evento (nel caso, l’incidente) si verifichi, viola le norme sulla sicurezza per conseguire, ad esempio, un risparmio di spesa;
  • nel caso del vantaggio, l’autore del reato viola sistematicamente le norme in materia di sicurezza, perché l’ente ne riceve un qualche beneficio, ad esempio, di contenimento di spese, di incremento di produttività, di velocizzazione dei processi, ecc.

Quindi, la violazione non è figlia di una sottovalutazione del rischio, ma di una condotta finalistica (l’interesse) o sistematica (il vantaggio) volta ad ottenere benefici che possono essere esemplificati nei seguenti: econome di spesa, aumento della produttività, riduzione dei tempi di lavoro, risparmio di costi manutentivi, risparmio di spese di formazione, ecc.

Assonime mette quindi in luce l’importanza dell’adozione del Modello 231 e della sua corretta attuazione ai fini dell’esonero dell’ente da responsabilità amministrativa.

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