Scritture relative alla correzione degli errori contabili

La correzione degli errori contabili passa attraverso le indicazioni dell’Oic 29, come novellato dopo le novità introdotte dal D.lgs. 139/2015 che, a sua volta, ha recepito la Direttiva contabile 34/2013/UE.

Gli errori di cui trattasi possono verificarsi a causa di errori matematici, di erronee interpretazioni di fatti, di negligenza nel raccogliere tutte le informazioni ed i dati disponibili per un corretto trattamento contabile. Non sono errori come qui interessano quelli che possono derivare dai cambiamenti di stima o da cambiamenti dei principi contabili; errori, questi, aventi diversa natura.

Al contrario di quanto accadeva in precedenza, l’Oic chiarisce quando un errore deve intendersi rilevante, ovvero quando, unitamente ad altri, esso può influenzare le scelte economiche dei terzi che assumono decisioni sulla base delle risultanze di bilancio.

L’errore andrà rilevato nel momento in cui è individuato e quando si rendano disponibili le informazioni ed i dati per il corretto trattamento della relativa posta.

Dal punto di vista contabile occorre distinguere, quindi, due differenti casi:

  1. errore rilevante,
  2. errore non rilevante.

Per facilità si consideri prima il caso dell’errore non rilevante. Al verificarsi di tale fattispecie l’errore (si tratta sempre di errori commessi in esercizi precedenti) andrà corretto con apposita contabilizzazione nel conto economico dell’esercizio in cui l’errore è stato identificato.

Al contrario, considerando che ratio della norma è il principio di continuità e comparabilità, per gli errori di carattere rilevante occorrerà rilevare la relativa correzione sul saldo di apertura della posta di patrimonio netto, come risultante nell’esercizio in cui l’errore è individuato.

La posta da utilizzare è la voce “Utili portati a nuovo”; tuttavia se il redattore del bilancio dovesse ritenerlo maggiormente appropriato è altresì possibile, al fine della correzione, utilizzare un’altra posta del patrimonio netto.

Avendo già richiamato il principio della comparabilità non stupisce che l’Oic specifichi che ai soli fini comparativi la società debba provvedere alla correzione degli errori rilevanti anche negli esercizi precedenti, in particolare:

  • se l’errore è stato commesso nell’esercizio precedente, rideterminando gli importi comparativi per lo stesso esercizio,
  • se l’errore è stato commesso prima dell’esercizio precedente, rideterminando i saldi di apertura dell’attivo, passivo e patrimonio netto dell’esercizio precedente.

Fa eccezione a tali indicazioni il caso in cui non sia possibile determinare l’effetto dell’errore di competenza dell’esercizio precedente o l’effetto cumulativo dell’errore.

Nel primo caso la società dovrà esclusivamente rideterminare il saldo di apertura dell’attivo, passivo e patrimonio netto dell’esercizio corrente con correzione dell’errore comunque contabilizzata sull’esercizio in cui l’errore risulta individuato. Nell’impossibilità di determinare l’effetto cumulativo la società dovrà, invece, correggere l’errore dalla prima data in cui risulterà fattibile farlo.

Il principio contabile specifica poi che occorrerà dare corretta indicazione di quanto accaduto in nota integrativa. Schematizzando:

Bilancio redatto in forma ordinaria Nel caso di errori rilevanti commessi in esercizi precedenti la nota integrativa illustra:

  • la descrizione dell’errore commesso;
  • l’ammontare della correzione operata per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico interessata;
  • le motivazioni alla base dell’utilizzo delle facilitazioni concesse nel caso in cui non sia possibile determinare l’effetto di competenza dell’esercizio precedente o l’effetto cumulativo dell’errore.
Bilancio redatto in forma abbreviata Il richiamo operato alle norme del codice civile previste per la redazione dei bilanci in forma ordinaria fa sì che le indicazioni sopra esposte trovino applicazione anche se i bilanci sono redatti in forma abbreviata.

Le microimprese sono esonerate dalla redazione della nota integrativa. Se, tuttavia, la redigono, sono tenute ad applicare il dettato previsto per i bilanci redatti in forma abbreviata.

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