La cessione del contratto di leasing

La cessione del contratto di leasing comporta il trasferimento al cessionario dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto stesso. Il cessionario acquisisce il diritto a utilizzare il bene nel periodo residuo di durata del contratto unitamente alla facoltà di esercitare il riscatto alla scadenza. Al cessionario competono anche gli obblighi di corrispondere al locatore i canoni residui ed il prezzo di riscatto. La risoluzione AdE 212/2007 ha chiarito che il prezzo di subentro deve essere scomposto in due parti:

  • la parte di corrispettivo pagata a fronte del godimento del bene che costituisce un onere pluriennale da ripartirsi in funzione della residua durata del contratto;
  • la parte di corrispettivo pagata a fronte dell’opzione di acquisto da considerarsi “costo sospeso”, deducibile con la procedura dell’ammortamento con il prezzo di riscatto del bene.

In particolare, il prezzo pagato dovrà essere considerato anticipo del prezzo del bene nella misura in cui lo stesso abbia costituito sopravvenienza attiva per il cedente del contratto; l’eventuale differenza positiva rispetto alla sopravvenienza attiva è da considerarsi come costo sostenuto per il subentro nel godimento del bene. Contabilmente la parte di prezzo riferita all’opzione di riscatto andrà iscritta in B.II.5 di stato patrimoniale tra le immobilizzazioni in corso (sopravvenienza attiva), mentre la quota riferita al godimento del bene troverà allocazione nella voce B.8 di conto economico (differenza positiva rispetto alla sopravvenienza attiva).

Si supponga che il valore normale del bene sia pari a 100.000 euro, che i canoni residui di leasing attualizzati siano pari a 50.000 euro e che il prezzo del riscatto, sempre attualizzato, sia pari a 5.000; il valore netto normale sarà pari a (100.000-50.000-5.000) = 45.000.

Ora possono verificarsi diversi casi:

  • corrispettivo inferiore al valore netto normale;
  • corrispettivo superiore valore netto normale;
  • corrispettivo uguale al valore netto normale.

Nell’ultimo caso il corrispettivo, pari a 45.000 euro, corrisponderà per il cedente ad un componente positivo di reddito e per il cessionario a un costo sospeso deducibile con la procedura dell’ammortamento in uno con il prezzo di riscatto del bene da iscrivere in B.II.5 di stato patrimoniale.

Nel primo caso, si supponga che il corrispettivo sia pari a 40.000 euro: questo rappresenterà per il cessionario un costo sospeso deducibile con la procedura dell’ammortamento in uno con il prezzo di riscatto del bene. La differenza pari a 5.000 euro (45.000 – 40.000 = 5.000) non avrà alcun rilievo.

Per il cedente, invece, l’importo del corrispettivo costituirà componente positivo di reddito, mentre i 5.000 euro saranno considerati quale sopravvenienza attiva.

Nel secondo caso, si supponga che il corrispettivo sia pari a euro 60.000: sia la quota corrispondente al valore netto del bene (50.000) che l’eccedenza (60.000 – 50.000 = 10.000) rappresenteranno un componente positivo di reddito per il cedente. Per il cessionario l’importo pari a 50.000 corrisponderà a un costo sospeso deducibile con la procedura dell’ammortamento in uno con il prezzo di riscatto del bene da iscrivere in B.II.5 di stato patrimoniale; la differenza, pari a 10.000, sarà un onere pluriennale da ripartirsi in funzione della residua durata del contratto (risconto) da iscriversi in B.8 di conto economico.

 

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