Distribuzione dei dividendi nelle società di capitale

L’assemblea dei soci delle società di capitali può decidere, in qualsiasi momento dell’anno, ovvero contestualmente alla approvazione del bilancio d’esercizio di esercizio, di procedere alla distribuzione degli utili aziendali anche accantonati a riserva.

Innanzi tutto va ricordato che il verbale che approva la distribuzione delle riserve di utili è soggetto all’obbligo di registrazione presso l’Agenzia delle Entrate entro 20 giorni dalla data della delibera assembleare.

A tal fine è necessario stampare due copie originali del verbale di assemblea, farle appositamente firmare, ricordando sempre che il verbale stampato e firmato deve essere identico a quello presente sui libri sociali della società, eseguire il versamento dell’imposta di registro di €200 con modello F23, assolvere il pagamento dell’imposta di bollo per ciascuna delle due copie dei verbali, quindi recarsi presso gli sportelli dell’ufficio dell’Agenzia delle Entrate indicato sul modello F23.

Contabilmente la società dovrà per prima cosa, in data assemblea, iscrivere il debito verso i soci per i dividendi dovuti stornando la riserva di utili accantonata nel tempo, quindi effettuare il pagamento delle somme dovute.

Le scritture contabili della società che eroga il dividendo saranno quindi le seguenti:

Il pagamento dei dividendi può avvenire in unica tranche o in più momenti, in genere il verbale di distribuzione indica il termine entro il quale i dividendi verranno erogati. In ogni caso al momento del pagamento la società potrebbe avere l’obbligo di iscrivere un debito verso l’erario relativamente ai casi in cui la partecipazione detenuta dal socio non risulti qualificata.

Facciamo un esempio.

L’assemblea dei soci della società ACCA Srl decide in data 8 marzo 2014 la distribuzione ai soci di riserve di utili accantonate per un ammontare complessivo pari a €150.000.

Risultano essere soci della ACCA Srl:

  • Chicco Rossi per il 15% del capitale sociale;
  • Rossi e Gialli, ditta individuale di ….. che detiene il 30% del capitale sociale;
  • Zeta srl per il 55% del capitale sociale.

Le scritture contabili della società saranno:

Al momento della iscrizione del debito verso i soci, quindi all’atto del pagamento si registrerà l’uscita di banca e la costituzione del debito verso l’erario per la ritenuta da versare entro il 16 del mese successivo per la partecipazione non qualificata detenuta da Chicco Rossi:

Il 16 del mese successivo si procederà al pagamento della ritenuta a titolo di imposta:

Quanto alla tassazione del dividendo in capo al socio occorre ricordare che la regola di tassazione del dividendo percepito da una società di capitali variano a seconda della natura del socio, soggetto Irpef o Ires, della natura della partecipazione posseduta, qualificata o non qualificata, della data di produzione degli utili stessi, utili prodotti anteriormente o successivamente al 31 dicembre 2007.

Se i dividendi sono percepiti da persone fisiche non imprenditori che posseggono partecipazioni non qualificate i dividendi non concorrono alla formazione del reddito imponibile del socio e quindi non vanno dichiarati, ma sono assoggettati ad una ritenuta alla fonte a titolo di imposta del 20%, la ritenuta deve essere versata dalla società (vedi esempio precedente). Se il medesimo soggetto detiene una partecipazione qualificata i dividendi, non detenute in regime di impresa, concorrono alla formazione del reddito imponibile del socio nella misura del 49,72% del loro ammontare e non vanno assoggettati ad alcun tipo di ritenuta alla fonte. Se gli utili distribuiti sono stati prodotti ante 2008 la percentuale di tassazione scende al 40%. In caso di distribuzione di dividendi mista, ovvero parte di utili formatisi prima del 2008 e parte successivamente occorre distinguerne gli importi ed applicare la giusta percentuale. In ogni caso, a partire dalle delibere di distribuzione dei dividendi aventi ad oggetto utili dell’esercizio in corso al 1° gennaio 2008, i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente costituiti con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007.

Se le partecipazioni sono detenute da imprese individuali e società di persone, i dividendi concorrono alla formazione del reddito imponibile limitatamente al 49,72% del loro ammontare, indipendentemente dalla soglia di qualificazione della partecipazione. Anche in questo caso la percentuale di tassazione varia a seconda del momento di formazione degli utili, essa scende di fatto al 40% per utili formatisi prima del 2008 e valgono quindi le indicazioni di cui sopra.

Se i dividendi sono percepiti da società di capitali essi concorrono alla formazione del reddito imponibile limitatamente al 5% del loro ammontare, indipendentemente dalla soglia di qualificazione della partecipazione.

 

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