Il debito verso l’Erario per l’adeguamento agli studi di settore

Inviate le dichiarazione dei redditi si è ancora in tempo per accertarsi che la rilevazione delle imposte da adeguamento alle risultanze degli studi di settore sia stata fatta in maniera corretta.

La scelta in tal senso comporta un aumento dell’imponibile ai fini delle imposte dirette e indirette. I maggiori ricavi o compensi hanno trovato collocazione nella dichiarazione dei redditi, confondendosi con la base imponibile calcolata ante studio e determinando una imposta complessiva da versarsi entro le scadenze previste per le imposte sul reddito.

Diversamente, ai fini della determinazione della maggior Iva dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati, si è dovuta utilizzare l’aliquota media applicata alle operazioni attive calcolata come segue:

  • imposta relativa alle operazioni imponibili – Iva su cessione beni ammortizzabili – Iva su passaggi interni – Iva forfettariamente detraibile e
  • volume d’affari determinato comprendendo anche le operazioni soggette a regimi speciali e quelle non soggette a imposta.

L’adeguamento allo studio di settore comporta il calcolo e il versamento anche di una maggiorazione pari al 3% sulla differenza tra ricavi o compensi determinati dallo studio e quelli annotati nelle scritture contabili.

La maggiorazione non è dovuta se lo studio è applicato per la prima volta ovvero se trattasi di studio revisionato, tranne il caso in cui sia rivisto in funzione della introduzione dei correttivi anti crisi. Ancora, la maggiorazione non trova applicazione nel caso in cui l’integrazione necessaria a raggiungere la congruità non sia superiore al 10% dei ricavi o compensi da scritture contabili.

Si veda il seguente esempio.

Si supponga che i ricavi o compensi da scritture contabili ammontino a 100.000 e che i maggiori ricavi o compensi da SdS siano pari a 15.000.

Il limite del 10% è pari a 10.000 (100.000*10/100), la maggiorazione dovuta è quindi pari a 15.000*3/100= 450.

Come già accennato la maggiorazione deve essere versata unitamente alle imposte d’esercizio.

Dal punto di vista contabile, occorre rilevare il debito verso l’Erario per l’adeguamento rilevando al contempo il relativo conto di costo.

I conti da utilizzare per iscrivere i debiti da adeguamento non sono i conti di Erario utilizzati al fine della iscrizione delle imposte di esercizio, bensì appositi conti, come segue:

Diversi a Erario c/imposte da adeguamento (Sp)
Imposte da adeguamento agli studi di settore (Ce)
Maggiorazione da adeguamento agli studi di settore (Ce)

Il conto Erario c/imposte da adeguamento trova comunque allocazione in D.12 di Stato Patrimoniale.

Né le imposte da adeguamento agli studi di settore, né la maggiorazione da adeguamento agli studi di settore, costituiscono costi deducibili.

I maggiori ricavi o compensi vanno iscritti, entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi, in apposita sezione del registro delle fatture emesse e dei corrispettivi.

Tale debito alla data attuale dovrebbe risultare chiuso.

Per quanto attiene all’Iva, la scrittura contabile da redigere, e che quindi è già presente in contabilità, è una delle seguenti, a seconda che il pagamento sia effettivamente avvenuto o si sia proceduto a compensazione.

Se la maggior Iva che è stata realmente pagata si rileva l’uscita dalla banca con contropartita un costo non deducibile:

Iva da adeguamento non deducibile (ce)       a        Banca c/c      220,00

Se invece la maggiore Iva è stata versata tramite compensazione e si suppone che la compensazione avvenga con altro credito Iva esistente, si rileva la diminuzione del credito verso l’Erario e il costo non deducibile:

 Iva da adeguamento non deducibile (ce)       a     Erario c/Iva      220,00

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