Contabilizzazione delle fatture ricevute da prestatori esteri

L’articolo 25 D.P.R. 600/1973 specifica che sui compensi e le altre somme corrisposte a soggetti non residenti da parte di sostituti d’imposta deve essere operata una ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 30%.

Il sostituto che si trova a dover gestire i compensi verso tali soggetti dovrà quindi:

  • operare una ritenuta a titolo d’imposta pari al 30% del compenso stesso,
  • versare tale ritenuta entro il giorno 16 del mese successivo,
  • compilare la Certificazione Unica.

Tali adempimenti non sono invece richiesti nei casi in cui:

  • la prestazione sia svolta interamente all’estero,
  • i compensi siano corrisposti a stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti ai quali si applica a titolo di acconto la ritenuta nella misura del 20%, nonché nel caso di prestazioni di lavoro autonomo occasionale di importo inferiore a 25,82 euro corrisposti da enti pubblici e enti privati non commerciali.

Dal punto di vista contabile la rilevazione della fattura avverrà come segue e si dovrà tener conto del fatto che in talune fattispecie la stessa andrà integrata i fini dell’imposta sul valore aggiunto.

Di seguito si ipotizza un compenso del valore pari a euro 5.000.

Diversi A Diversi  6.100,00
Consulenze professionali (ce) 5.000,00
Iva ns credito (sp) 1.100,00
A Iva ns debito (sp) 1.100,00
A Fornitore X (sp) 5.000,00
Fornitore X (sp) A Diversi 5.000,00
a Banca c/c (sp) 3.500,00
a Erario c/ritenute da versare (sp) 1.500,00
Erario c/ritenute da versare (sp) a Banca c/c (sp) 1.500,00

Occorre ricordare che la ritenuta può essere omessa qualora trovi applicazione apposita convenzione contro le doppie imposizioni e questa preveda che le imprese e i professionisti possano essere tassati in Italia solamente in presenza di una stabile organizzazione, fattispecie non realizzata nel caso di servizi occasionali svolti nel nostro Paese.

Oltre agli adempimenti sopra indicati occorrerà anche prevedere la compilazione del modello 770.

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