Pubblicata la bozza dell’Oic 21

L’organismo italiano di contabilità ha pubblicato sul proprio sito la bozza dell’Oic 21 – Partecipazioni per tenere conto delle novità introdotte nell’ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015.

La nuova versione del principio contabile recepisce le novità recate dal decreto connesse:

  • alla modifica della disciplina relativa alle azioni proprie. Infatti, a seguito dell’eliminazione della voce “azioni proprie” dall’attivo dello stato patrimoniale e all’introduzione di un’apposita riserva negativa di patrimonio netto per le azioni proprie in portafoglio, essa è ora contenuta nell’Oic 28 dedicato al “Patrimonio netto”;
  • alle modifiche del contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico tese a introdurre specifiche voci di dettaglio relative ai rapporti intercorsi tra la società e le imprese sottoposte al controllo di controllanti comuni (cd. imprese sorelle);
  • alla nota eliminazione della sezione straordinaria del conto economico.

Tuttavia, la novità più rilevante è senz’altro quella che riguarda l’abrogazione della contabilizzazione “anticipata” dei dividendi.

È noto, infatti, che, in deroga alla regola base, alla società controllante-beneficiaria era consentita la rilevazione dei dividendi già nell’esercizio di maturazione dei relativi utili a condizione che il bilancio della controllata-pagante fosse stato approvato dal suo organo amministrativo anteriormente alla data di approvazione del bilancio da parte dell’organo amministrativo della controllante.

Ebbene il nuovo Oic 21 elimina questa previsione. Diventa così possibile rilevare i dividendi solo nell’esercizio in cui l’assemblea delibera la distribuzione degli stessi e dunque nell’esercizio in cui sorge il diritto a ricevere il provento finanziario. Pertanto, la controllante iscriverà il credito per dividendi nello stesso esercizio in cui sorge il relativo debito per la controllata.

Altra modifica concerne l’inserimento di paragrafi specifici riferiti alle società che redigono il bilancio in forma abbreviata (ex articolo 2435-bis cod. civ.) e alle micro imprese (ex articolo 2435-ter cod. civ.) in relazione alle disposizioni sul contenuto delle voci di stato patrimoniale e conto economico nonché all’informativa da fornire in nota integrativa.

Vale, poi, la pena rilevare la mancanza, nella bozza del principio contabile, di un rinvio all’Oic dedicato agli strumenti finanziari derivati, in relazione alla determinazione del fair value per le partecipazioni immobilizzate, diverse da quelle detenute in controllate o collegate e da quelle in joint venture, ai sensi dell’articolo 2427-bis cod. civ.. Il tema è corso di studio e approfondimento.

Infine, per quanto riguarda le regole di prima applicazione, si è cercato di facilitare al massimo la fase di passaggio al nuovo principio contabile. In tal senso, fatte salve le modifiche che devono essere applicate retroattivamente ai sensi dell’articolo 12 del D.Lgs. 139/2015, il redattore del bilancio può scegliere di applicare il nuovo principio contabile prospettivamente.

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