Operazioni in valuta estera

Per operazioni in valuta estera si intendono tutte quelle operazioni compiute dalla società e rappresentate con una qualsiasi valuta diversa dall’euro.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione “Bilancio e contabilità”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo analizza la disciplina prevista dal codice civile e dai principi contabili nazionali in materia di operazioni in valuta estera.

Come imposto dal cod. civ. all’articolo 2423, comma 5, il bilancio deve essere redatto in unità di euro; tuttavia, qualora durante l’esercizio siano poste in essere operazioni in valuta estera è necessario rilevarle inizialmente in moneta di conto e, se non regolate a fine esercizio, valutare a bilancio le relative attività o passività monetarie o non monetarie.

La norma di riferimento delle operazioni in valuta estera è l’articolo 2425-bis, comma 2, cod. civ. in cui viene previsto che “i ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta devono essere determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta”.

Vanno pertanto rilevate in contabilità al tasso di cambio (rapporto tra euro e valuta estera) della data di effettuazione dell’operazione (atto della consegna del bene o ultimazione del servizio).

Il regolamento finanziario è aspetto distinto e successivo e assume rilevanza ai fini del calcolo delle differenze di cambio che emergono alla data di realizzo, e che non rettificano i ricavi e i costi già iscritti in sede di rilevazione iniziale dell’operazione in valuta ma vanno iscritti a conto economico alla voce C.17-bis) “Utili e perdite su cambi”.

Tale regola vale sia per le operazioni di natura commerciale, che fanno sorgere costi o ricavi, che per quelle di natura finanziaria o altra natura, che generano proventi o oneri.

Qualora, alla fine dell’esercizio, dovessero essere presenti in bilancio delle operazioni che non hanno ancora trovato la loro regolazione finanziaria, l’articolo 2426, comma 1, n. 8-bis, cod. civ. prevede una specifica modalità di valutazione di tali poste, in base alla loro natura e classificazione: “le attività e le passività in valuta, ad eccezione delle immobilizzazioni, devono essere iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell’esercizio ed i relativi utili e perdite su cambi devono essere imputati al conto economico e l’eventuale utile netto deve essere accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo.

Lo stesso articolo afferma che: “le immobilizzazioni materiali, immateriali e quelle finanziarie, costituite da partecipazioni, rilevate al costo, in valuta devono essere iscritte al tasso di cambio al momento del loro acquisto o a quello inferiore alla data di chiusura dell’esercizio se la riduzione debba giudicarsi durevole”.

Risulta essere necessario distinguere tra:

  • poste monetarie, ovvero attività e passività che comportano il diritto ad incassare o l’obbligo di pagare, a date future, importi di denaro in valuta determinati o determinabili. Si tratta dei crediti, debiti, disponibilità liquide, ratei attivi e passivi e titoli di debito;
  • poste non monetarie, ovvero attività e passività che non comportano il diritto ad incassare o l’obbligo di pagare importi di denaro in valuta determinati o determinabili. Si tratta delle immobilizzazioni, materiali ed immateriali, partecipazioni e altri titoli che conferiscono il diritto a partecipare al capitale di rischio dell’emittente, rimanenze, anticipi, risconti attivi e passivi.

In riferimento alle operazioni in valuta estera, sono state introdotte importanti novità con la a nuova edizione dell’OIC 26, di dicembre 2016, la quale tiene conto di ciò che è stato introdotto nell’ordinamento nazionale dal D.lgs. 139/2015, in attuazione della Direttiva 2013/34/UE.

Da questa nuova versione emerge che:

  • sono stati aggiornati i riferimenti normativi in tema di conversione delle poste in valuta estera;
  • è stata introdotta all’interno del principio, ove rilevante, la distinzione tra bilanci redatti in forma ordinaria, bilanci redatti in forma abbreviata e bilanci delle micro-imprese;
  • sono state previste le regole di prima applicazione;
  • è stata riordinata la forma della trattazione, ove necessario, in relazione alle novità e ad un miglior coordinamento con le disposizioni degli altri principi contabili nazionali.

Il D.lgs. 139/2015 ha riformulato le disposizioni di cui al numero 8-bis dell’art. 2426 del codice civile relativamente alla conversione delle poste in valuta estera.

Nella Scheda di studio pubblicata su EVOLUTION sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

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