Online la bozza del nuovo Oic 10 sul rendiconto finanziario

Nella giornata di ieri è stata pubblicata in consultazione, sul sito dell’Organismo italiano di contabilità, la bozza del nuovo Oic 10 avente lo scopo di definire i criteri per la redazione e la presentazione del rendiconto finanziario.

Contestualmente è stata divulgata anche la bozza del nuovo Oic 18Ratei e risconti” la cui analisi è rimandata a uno dei prossimi approfondimenti sul tema.

Prosegue, quindi, il progetto di aggiornamento dei principi contabili nazionali avviato a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 139/2015.

In relazione al rendiconto finanziario, si ricorda che la disciplina previgente non ne richiedeva espressamente la redazione come schema di bilancio obbligatorio. In tal senso, la versione dell’Oic 10 emanata nel 2014 si limita a raccomandare la redazione del prospetto nell’ambito della nota integrativa tenuto conto della sua rilevanza informativa.

Diversamente, la nuova normativa, applicabile per i soggetti solari dal bilancio 2016, prevede l’obbligo di redazione del rendiconto per tutte le società che redigono il bilancio d’esercizio in forma ordinaria in base alle disposizioni del codice civile. Pertanto, il rendiconto finanziario non va più incluso nella nota integrativa, ma è un prospetto a sé stante. L’articolo 2423, comma 1, cod. civ. dispone, infatti, che “gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa”.

Per espressa disposizione di legge, sono, invece, esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario le società che redigono il bilancio in forma abbreviata (articolo 2435-bis cod. civ.) e le micro imprese (articolo 2435-ter cod. civ.).

La disciplina di riferimento del rendiconto è contenuta nel nuovo articolo 2425-ter cod. civ. che ne regola il contenuto disponendo che “Dal rendiconto finanziario risultino, per l’esercizio a cui è riferito il bilancio e per quello precedente, l’ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all’inizio e alla fine dell’esercizio, ed i flussi finanziari dell’esercizio derivanti dall’attività operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento, ivi comprese, le operazioni con soci”.

In altri termini, la norma prevede che devono essere oggetto di rappresentazione i flussi di disponibilità liquide, i quali vanno presentati distintamente in una delle seguenti categorie:

  1. attività operativa;
  2. attività di investimento;
  3. attività di finanziamento.

Sul punto, la bozza specifica espressamente che tali categorie devono essere presentate nella sequenza indicata.

Viene, peraltro, dedicata una sezione ad alcuni casi particolari di flussi finanziari quali gli interessi e i dividendi, quelli relativi alle imposte sul reddito, nonché quelli derivanti da operazioni in valuta estera, da strumenti finanziari e dall’acquisto o cessione di rami d’azienda.

Invero, trattasi di previsioni coerenti con l’approccio seguito dall’edizione 2014 dell’Oic 10; l’unica novità di rilievo apportata nel testo del principio riguarda l’indicazione nell’ambito dello schema di rendiconto finanziario dell’ammontare e della composizione delle disponibilità liquide all’inizio e alla fine dell’esercizio, in linea con quanto espressamente richiesto dal dato letterale norma.

Per quanto concerne le regole previste in sede di prima applicazione del nuovo Oic 10, la bozza afferma che la disciplina del rendiconto finanziario rientra tra le novità che vanno applicate retroattivamente ai sensi dell’articolo 12 del D.Lgs. 139/2015. Pertanto, occorrerà presentare, a fini comparativi, il rendiconto dell’esercizio precedente a quello di riferimento.

Si evidenzia, infine, che eventuali osservazioni al principio devono essere comunicate non oltre il 15 settembre 2016.

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