Il nuovo OIC 25: le imposte sul reddito

Nella nuova versione dell’OIC 25, approvato in via definitiva il 22 dicembre scorso, merita attenzione la suddivisione proposta relativa alla voce 20 del conto economico “Imposte sul reddito, correnti, differite e anticipate”, alla luce delle modifiche alla disciplina del bilancio apportate dal D.Lgs. 139/2015.

In particolare, il nuovo principio contabile, stabilisce, ampliando il contenuto previsto nella bozza per la consultazione del principio, che le imposte sul reddito dell’esercizio della voce 20 siano suddivise in quattro voci distinte:

1. imposte correnti: voce che accoglie le imposte dovute sul reddito imponibile dell’esercizio, nonché le eventuali sanzioni pecuniarie e gli interessi maturati attinenti ad eventi dell’esercizio (ad esempio, per ritardato versamento degli acconti ed altre irregolarità);

2. imposte relative a esercizi precedenti.

In considerazione dell’eliminazione della sezione straordinaria del conto economico, le imposte sul reddito relative ad esercizi precedenti vanno ora classificate nella voce 20 del conto economico.

Esse possono derivare da iscrizioni a ruolo, avvisi di liquidazione, avvisi di pagamento, avvisi di accertamento e di rettifica ed altre situazioni di contenzioso con l’Amministrazione finanziaria. La voce comprende altresì la differenza positiva (o negativa) tra l’ammontare dovuto a seguito della definizione di un contenzioso o di un accertamento rispetto al valore del fondo accantonato in esercizi precedenti;

3. imposte differite e anticipate, la cui rilevazione permette di determinare l’importo complessivo delle imposte sul reddito di competenza dell’esercizio.

Tale voce accoglie:

  • con segno positivo, l’accantonamento al fondo per imposte differite e l’utilizzo delle attività per imposte anticipate;
  • con segno negativo, le imposte anticipate e l’utilizzo del fondo imposte differite.

La voce comprende sia le imposte differite e anticipate dell’esercizio sia quelle provenienti da esercizi precedenti: tutte le variazioni delle attività per imposte anticipate e delle passività per imposte differite vanno pertanto iscritte nel conto economico nella voce 20 del conto economico;

4. proventi da consolidato fiscale.

Il regime del consolidato fiscale, regolato dagli articoli da 117 a 129 del Tuir, prevede la tassazione dei gruppi su base consolidata, consentendo la determinazione di un’unica base imponibile in capo alla società consolidante.

Le singole società aderenti al consolidato iscrivono pertanto a conto economico del proprio bilancio d’esercizio il carico fiscale di loro competenza relativo all’Ires da trasferire alla consolidante nella voce imposte correnti. Anche le imposte differite attive e passive di competenza sono determinate da ciascuna società autonomamente tenendo conto delle differenze temporanee generate e delle perdite fiscali Ires riportabili a nuovo prodotte prima dell’adesione al consolidato fiscale.

Nell’ipotesi in cui la consolidata trasferisca anziché un reddito imponibile una perdita fiscale, nella voce “proventi da consolidamento” andrà rilevato il relativo compenso riconosciuto dalla consolidante alla consolidata, sulla base del criterio di ripartizione/utilizzo delle perdite fiscale all’interno delle società del gruppo, che deve essere disciplinato dagli accordi di consolidamento.

Lo stesso OIC 25 precisa infatti che gli effetti contabili che derivano dall’applicazione del consolidato fiscale dipendono direttamente dalle clausole contenute nel contratto.

Le singole società aderenti al consolidato iscrivono infatti nel conto economico del proprio bilancio d’esercizio il carico fiscale inerente all’Ires nella misura determinabile per effetto del combinato operare delle norme tributarie e degli accordi di natura privatistica perfezionati tra le stesse società.

Alla luce di questa nuova suddivisione specificatamente richiesta per la voce 20 del conto economico dal nuovo principio contabile OIC 25, la nuova tassonomia XBRL nella versione 2016-11-14 relativa al bilancio, ha conseguentemente adeguato lo schema di conto economico, che riporta pertanto il seguente dettaglio della voce “Imposte sul reddito, correnti, differite e anticipate”.

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