Fatti intervenuti dopo la chiusura non sempre rilevanti

Il documento OIC 29 si occupa, tra le tante cose, anche del trattamento contabile dei fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio, e prima dell’approvazione del bilancio, distinguendo tra quelli che devono aver impatto già nel bilancio chiuso al 31 dicembre e quelli per i quali invece si rende necessaria solamente un’informativa in Nota integrativa. Più in particolare, il documento citato identifica tre tipologie di eventi successivi al bilancio:

  • fatti successivi che devono essere recepiti nei valori di bilancio;
  • fatti successivi che non devono essere recepiti nei valori di bilancio;
  • fatti successivi che possono incidere sulla continuità aziendale.

Relativamente alla prima categoria, l’OIC 29 precisa che “sono quei fatti positivi e/o negativi che evidenziano condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio, ma che si manifestano solo dopo la chiusura dell’esercizio e che richiedono modifiche ai valori delle attività e passività in bilancio, in conformità al postulato della competenza”. Esempi riportati dallo stesso documento sono riferiti alla definizione di cause legali già esistenti al 31 dicembre ma per importi diversi rispetto a quelli stimati alla predetta data, oppure l’intervenuto fallimento di un cliente per il quale già alla data del 31 dicembre sussisteva una difficile situazione finanziaria. Per effetto dell’introduzione del principio di derivazione rafforzata di cui all’articolo 83 del Tuir, l’impatto di tali eventi assume rilievo anche ai fini fiscali nella determinazione del reddito d’impresa, ad esclusione delle cd. “micro-imprese” che hanno i parametri per la redazione del bilancio di cui all’articolo 2435-ter codice civile.

Per quanto riguarda invece i fatti successivi che non devono essere recepiti in bilancio, il documento OIC 29 precisa che “sono quei fatti che indicano situazioni sorte dopo la data di bilancio, che non richiedono variazione dei valori di bilancio, in quanto di competenza dell’esercizio successivo”. Esempi in tal senso riguardano la distruzione di beni strumentali a causa di calamità, la ristrutturazione di un debito intervenuta dopo il 31 dicembre, nonché la perdita derivante dalla variazione dei tassi di cambio con valute estere. Per tali fatti, se rilevanti, è tuttavia richiesta un’illustrazione “nella nota integrativa perché rappresentano avvenimenti la cui mancata comunicazione potrebbe compromettere la possibilità per i destinatari dell’informazione societaria di fare corrette valutazioni e prendere appropriate decisioni”. Si pensi, esemplifica l’OIC 29, alle operazioni straordinarie intervenute nel lasso temporale tra la data di chiusura dell’esercizio e quello di approvazione del bilancio, la cui mancata informativa in Nota integrativa potrebbe non permettere ai soci di avere le giuste e complete informazioni per esprimere correttamente il proprio voto in sede assembleare.

Infine, per quanto riguarda i fatti successivi che possono influenzare la continuità aziendale, il documento OIC 29 precisa che si tratta di accadimenti che possono far venir meno il presupposto della continuità aziendale quale principio cardine per l’utilizzo dei criteri di valutazione di un’impresa in normale funzionamento. Si pensi, ad esempio, all’intenzione degli amministratori di proporre la messa in liquidazione della società, nel qual caso precisa il documento OIC 29 “è necessario che nelle valutazioni di bilancio si tenga conto degli effetti del venir meno della continuità aziendale”. In tal caso, infatti, è corretto che anche il bilancio chiuso al 31 dicembre risenta della prospettiva del venir meno della continuità aziendale, con conseguente impatto anche sulla situazione patrimoniale ed economica da sottoporre all’approvazione dei soci.

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