Consolidato fiscale: informazioni da fornire nei documenti di bilancio

Gli articoli 2427 e 2428 cod. civ. non prevedono una specifica informativa da fornire nella Nota integrativa e nella Relazione sulla gestione in riferimento alle società che aderiscono al regime del consolidato fiscale, in qualità di consolidante o consolidata; società che devono iscrivere nel Conto economico del proprio bilancio d’esercizio il relativo carico fiscale determinato tenendo conto sia della normativa tributaria che degli accordi di consolidamento con cui regolano la assegnazione di somme in compensazione degli eventuali vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti.

Il principio contabile Oic 25 dedicato alle “Imposte sul reddito”, suggerisce che, se rilevanti, nella Nota integrativa vadano indicate le seguenti informazioni.

Società consolidante

  • Condizioni e termini rilevanti per il contratto di consolidato fiscale (distintamente per ciascun accordo bilaterale);
  • Parti coinvolte nel contratto di consolidato fiscale ed eventuali variazioni intervenute (la consolidante dovrà indicare tutte le società consolidate coinvolte);
  • Periodo di vigenza del contratto di consolidato fiscale;
  • Indicazione analitica degli effetti sul bilancio delle componenti economiche e patrimoniali derivanti dall’adesione al consolidato fiscale;
  • Impegni (inclusi quelli derivanti da un’anticipata soluzione del contratto), rischi e garanzie derivanti dall’adesione al consolidato fiscale;
  • Ai fini dell’informativa relativa alla riconciliazione tra aliquota ordinaria ed effettiva prevista dal principio n. 25, evidenziazione separata dell’effetto netto derivante dall’adesione al consolidato fiscale;
  • La quota delle imposte anticipate rilevate in bilancio che si presume di recuperare solo in virtù dell’adesione al consolidato fiscale e la relativa aliquota utilizzata;
  • Gli effetti (valore di bilancio, valore fiscale e fiscalità differita) derivanti da trasferimenti neutrali sotto il profilo fiscale.

Società consolidate

  • Condizioni e termini rilevanti per il contratto di consolidato fiscale (distintamente per ciascun accordo bilaterale);
  • Parti coinvolte nel contratto di consolidato fiscale ed eventuali variazioni intervenute (la consolidante dovrà indicare tutte le società consolidate coinvolte);
  • Periodo di vigenza del contratto di consolidato fiscale;
  • Indicazione analitica degli effetti sul bilancio delle componenti economiche e patrimoniali (inclusi i crediti di imposta e le eccedenze di imposta trasferiti nonché gli acconti di periodo corrisposti) derivanti dall’adesione al consolidato fiscale;
  • Impegni (inclusi quelli derivanti da un’anticipata soluzione del contratto), rischi e garanzie derivanti dall’adesione al consolidato fiscale;
  • Ai fini dell’informativa relativa alla riconciliazione tra aliquota ordinaria ed effettiva prevista dal principio n. 25, evidenziazione separata dell’effetto netto derivante dall’adesione al consolidato fiscale;
  • La quota delle imposte anticipate rilevate in bilancio che si presume di recuperare solo in virtù dell’adesione al consolidato fiscale e la relativa aliquota utilizzata;
  • Gli effetti (valore di bilancio, valore fiscale e fiscalità differita) derivanti da trasferimenti neutrali sotto il profilo fiscale.

L’Oic 25 richiede inoltre che gli amministratori indichino nella Relazione sulla gestione l’adesione al regime di consolidato fiscale da parte della società, nonché le motivazioni, le opportunità ed gli eventuali rischi connessi all’esercizio dell’opzione.

Tali informazioni possono essere rappresentate in via coordinata con quelle che richiedono di evidenziare i rapporti intercorsi con chi esercità l’attività di direzione e rapporti con parti correlate.

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