Trasferte professionisti: il committente può pagare le spese di viaggio

Il D.L. 193/2016, convertito e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, prevede la revisione, a decorrere dal 2017, del meccanismo di gestione delle spese di viaggio sostenute dal committente a favore del professionista chiamato ad espletare un incarico (si pensi all’ingegnere che si sposta per periziare un immobile). In modo condivisibile, si statuisce che tali spese non rappresentano più reddito in natura per il professionista. In particolare, il decreto fiscale ha corretto la previgente disciplina che non considerava le spese di viaggio, con conseguenti poco ragionevoli storture applicative legate appunto alla rilevanza reddituale di tali spese in capo al professionista, pur se sostenute dal committente.

Le spese di viaggio

È ben nota a tutti i professionisti l’anomalia fiscale che viene a crearsi in merito alle spese di trasferta: qualora tali spese (o, quanto meno, talune di esse) siano sostenute nell’interesse di un cliente nello svolgimento di un incarico professionale, il sistema determina il prodursi di un indubbio fenomeno di doppia imposizione. Se infatti il professionista si trova a recarsi in trasferta e paga in proprio le spese di viaggio che addebiterà al committente, si presenta il rischio di tassare l’addebito potendo dedurre spesso solo in minima parte le spese sostenute.

Infatti, il sostenimento di tali spese da parte del committente può generare perversi fenomeni reddituali in capo al professionista, posto che esse assumerebbero la qualifica di compensi in natura.

Per cercare di ovviare a tali problemi constano diversi interventi, l’ultimo dei quali proprio in sede di conversione del recente decreto fiscale, D.L. 193/2016. Vediamo l’evoluzione normativa:

  • il primo intervento in ordine di tempo è quello recato dal L. 223/2006 che stabilì la piena deducibilità delle spese sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate in fattura (altresì definite “prepagate”); un meccanismo perverso, di fatto inapplicabile per la complessità delle questioni amministrative che si venivano a creare. Tale disciplina è risultata applicabile sino al 2014;
  • il secondo intervento, che ha esplicato efficacia dal 2015, e puntava a superare tale scenario, è quello recato dal Lgs. 175/2014, che eliminò tale previsione, statuendo che le spese alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande non costituiscono compensi in natura. Rimaneva scoperto il nodo delle spese di viaggio che, se pagate direttamente dal committente, costituiscono compensi in natura per il professionista che si è spostato;
  • da ultimo, occorre annoverare il recente intervento del L. 193/2016 che esclude il formarsi di un reddito in natura in relazione alle spese di viaggio pagate dal committente. Dal 2017 tutte queste spese possono essere tranquillamente pagate dal committente senza che si vengano a presentare ricadute reddituali in capo al professionista incaricato della trasferta.

L’intervento di per sé è molto semplice e risolve la lacuna che era rimasta a seguito del D.Lgs. 175/2014. Il decreto fiscale, di fatto, equipara il trattamento fiscale delle spese di viaggio e trasporto a quelle alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande. Ovviamente tale equiparazione riguarda unicamente l’esclusione dalla retribuzione in natura di tali componenti, non anche le limitazioni alla deduzione (le spese di viaggio, infatti, rimangono deducibili al 100%; ad eccezione dei costi auto che invece continuano a subire le limitazione dell’articolo 164 Tuir).

Decorrenza

In conclusione, occorre proporre anche una breve riflessione in merito alla decorrenza della nuova previsione: il comma 5 dell’articolo 7-quater del D.L. 193/2016 afferma che tale previsione “si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017.”

Si pongono i medesimi dubbi che erano sorti con il D.Lgs. 175/2014 in merito alla questione riguardante quale sia il periodo d’imposta cui far riferimento, se quello del committente (che potrebbe anche essere diverso da quello solare) o quello del professionista. Pare lecito assumere le medesime conclusioni già proposte dalla circolare AdE 31/E/2014 in relazione al precedente intervento normativo: il periodo d’imposta cui far riferimento è quello del professionista, il quale presenta periodo d’imposta coincidente con l’anno solare. Occorre quindi concludere che la nuova previsione riguarderà le trasferte (o, per meglio dire, le prestazioni di viaggio e trasporto risultanti dai documenti di spesa) a partire dal 1.1.2017.

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