Opposizione alle telefonate commerciali: no al “recupero consensi”

L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 11019, depositata ieri, 26 aprile, che sta avendo ampia risonanza, essendo stata pronunciata nei confronti di una nota compagnia telefonica, costituisce un’occasione per tornare a soffermare l’attenzione sulla disciplina del consenso in materia di privacy.

In estrema sintesi, oggetto della pronuncia è un’iniziativa volta a contattare i clienti che avevano negato il consenso al trattamento dei dati per finalità commerciali, anche iscrivendosi al Registro Pubblico delle Opposizioni, al fine di riacquisirlo, richiamando un asserito maggior interesse delle nuove offerte proposte (c.d. “campagna di recupero consenso“).

Gli eventi risalgono al 2015, ragion per cui, ovviamente, nell’ordinanza vengono chiaramente richiamati soltanto i principi del Codice privacy (D.Lgs. 196/2003, nella versione all’epoca vigente), ma oggi la materia è regolata dal GDPR (Regolamento Ue 679/2016), che richiede un “consenso espresso” per il trattamento dei dati per finalità commerciali.

Originariamente vigeva un sistema di norme basate sul sistema “opt in”, in forza del quale le telefonate commerciali non erano consentite se non era stato fornito il consenso.

Il successivo D.L. 135/2009 segnò, però, un deciso cambio di rotta, introducendo un meccanismo in forza del quale era possibile il trattamento dei dati personali per finalità commerciali, fatta salva la possibilità di opporsi.

Ecco dunque che assumeva un ruolo centrale il noto “Registro Pubblico delle Opposizioni“, al quale, però, ancora oggi, non è possibile iscrivere i numeri di cellulare e i numeri fissi non presenti nell’elenco telefonico.

Sul punto è intervenuta dunque la L. 5/2018, che

  • ha esteso l’ambito di applicazione del Registro Pubblico delle Opposizioni a tutti i numeri riservati, compresi dunque i cellulari,
  • ha previsto, per i richiedenti l’iscrizione, anche la cancellazione di tutti i precedenti consensi espressi al trattamento dei dati per finalità di telemarketing.

Queste disposizioni, tuttavia, saranno operative solo dopo l’emanazione dello specifico regolamento attuativo, al quale è demandata l’individuazione delle modalità di funzionamento e dei tempi di realizzazione del servizio: regolamento però, che, ad oggi, non ha ancora visto la luce.

Ancora oggi, quindi, l’iscrizione nel Registro Pubblico delle Opposizioni permette di escludere chiamate promozionali verso i numeri presenti negli elenchi telefonici, ma non consente di bloccare le telefonate effettuate in forza di un precedente consenso prestato, anche inavvertitamente, al trattamento dei dati.

In questi ultimi casi (si pensi al consenso prestato, ad esempio, in occasione dell’acquisto di un bene), l’unica soluzione continua ad essere l’esercizio dei diritti di accesso, rettifica, aggiornamento, cancellazione, ecc. previsti dal Regolamento Ue 679/2016.

La stessa legge, inoltre, prevedeva l’introduzione dei c.d. “prefissi unici“, finalizzati, appunto, a consentire all’interessato la facile individuazione delle telefonate commerciali (0844 per le pubblicità): tale norma, tuttavia, non è mai stata concretamente attuata, anche in considerazione della deroga che prevedeva la possibilità di presentare, comunque, l’identità della linea a cui gli operatori possono essere contattati.

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