L’equo compenso per tutti i professionisti

L’equo compenso, inizialmente pensato unicamente per gli avvocati, è stato esteso a tutti i professionisti, prevedendo una tutela contro le convenzioni stipulate unicamente dai clienti. Anche la pubblica amministrazione è chiamata a rispettare la novità introdotta dal D.L. 148/2017, poi modificata anche dalla Legge di Bilancio 2018.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in EVOLUTION, nella sezione “Imposte dirette”, una apposita Scheda di studio.

L’equo compenso è una misura introdotta dall’articolo 19-quaterdecies del D.L. 148/2017 volta a tutelare i professionisti dai cd. clienti forti e non solo. In particolare, la norma individua:

  • i criteri sulla base dei quali valutare l’equità del compenso;
  • le clausole vessatorie;
  • il procedimento di tutela.

Il compenso si considera equo quando risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, e conforme ai parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia.

Quindi, affinché il compenso possa definirsi equo, deve avere le seguenti caratteristiche:

  • proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto,
  • proporzionato al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale,
  • conforme ai parametri individuati dal Ministero della Giustizia con apposito decreto per la liquidazione giudiziale (si tratta del decreto n. 140 del 20.07.2012).

Sebbene la norma di riferimento (articolo 13-bis, L. 247/2012) sia riferita esclusivamente agli avvocati, l’articolo 19-quaterdecies del D.L. 148/2017 estende l’equo compenso anche a tutti gli altri professionisti come definiti dall’articolo 1 della L. 81/2017 (Jobs Act). Sono esclusi unicamente gli agenti della riscossione.

L’equo compenso si applica solo ai contratti stipulati con i cd. clienti forti, tra cui vi rientrano:

  • Imprese bancarie e assicurative;
  • Grandi imprese, cioè quelle imprese che occupano più di 250 persone e il fatturato supera i 50 milioni di euro o il totale di bilancio annuo supera i 43 milioni di euro.

La disciplina si applica alle convenzioni predisposte unilateralmente dalle imprese committenti, ma anche alle prestazioni rese a favore della pubblica amministrazione.

Di notevole importanza nella disciplina dell’equo compenso, è la previsione ai commi 4 e 5 dell’articolo 13-bis della L. 247/2012 delle clausole vessatorie, le quali non inficiano la validità del contratto, ma unicamente la loro nullità.

Clausole vessatorie
Si considerano vessatorie le seguenti clausole:

  • la possibilità, per il cliente, di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;
  • la facoltà, per il cliente, di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;
  • la facoltà, per il cliente, di pretendere prestazioni aggiuntive che l’avvocato deve eseguire a titolo gratuito;
  • l’anticipazione delle spese della controversia a carico del professionista;
  • l’imposizione per il professionista di rinunciare al rimborso delle spese direttamente connesse alla prestazione dell’attività professionale oggetto della convenzione;
  • i termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
  • il riconoscimento del minore importo previsto nella convenzione, in caso di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente;
  • un minor compenso per gli incarichi pendenti, in caso di stipula di una nuova convenzione con il medesimo cliente.

Nel caso in cui il compenso non possa definirsi equo o in presenza di una delle clausole vessatorie, il professionista può rivolgersi al giudice, il quale una volta accertata la sussistenza: dichiara:

  • dichiara la nullità della clausola,
  • ridetermina il compenso tenendo conto i parametri.
Nella Scheda di studio pubblicata su EVOLUTION sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

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