L’azione di responsabilità si prescrive dopo dieci anni dall’accertamento

Il termine di prescrizione decennale previsto per l’azione di risarcimento del danno nei confronti del Dottore Commercialista decorre dalla data di notifica dell’avviso di accertamento, in quanto solo da questo momento si è verificato un danno. Precedenti atti, quali il processo verbale di constatazione, prima notificati al contribuente, non sono idonei, invece, a far decorrere il termine, se non configurano un danno.

Sono questi i principi richiamati dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 8872, depositata ieri, 31 marzo.

Il caso riguarda una snc raggiunta, nel 2000, da un processo verbale di constatazione, seguito da un avviso di accertamento, in cui venivano contestate irregolarità fiscali da attribuirsi al Dottore Commercialista responsabile della tenuta dei libri contabili.

Nel 2012 (ovvero ben 12 anni dopo) la società agiva nei confronti del Dottore Commercialista per la richiesta di risarcimento danni, risultando però soccombente in primo grado per dichiarata intervenuta prescrizione del diritto, considerato il decorso dell’ordinario termine decennale.

La pronuncia veniva confermata in Corte d’Appello, la quale ribadiva che il termine decennale doveva ritenersi decorrente dalla data di notifica del processo verbale di constatazione.

La società ricorreva quindi per cassazione, trovando accoglimento alle sue ragioni.

La Corte di Cassazione ha infatti evidenziato che l’azione di risarcimento danni presuppone che il danno si sia verificato: il danno, però, non può consistere nella notifica del processo verbale di constatazione, che costituisce soltanto un atto interno che potrebbe essere recepito nell’ambito di un avviso di accertamento (ma potrebbe anche non esserlo).

Solo dalla notifica dell’avviso di accertamento, dunque, decorre il termine decennale entro il quale deve essere promossa l’azione di risarcimento danni.

Devono quindi ritenersi errate le conclusioni raggiunte dalla Corte d’Appello, la quale si è limitata ad evidenziare che la condotta negligente del professionista poteva emergere già nel processo verbale di constatazione, ove si indicavano espressamente le responsabilità del commercialista.

Veniva invece ritenuta erroneamente irrilevante la questione che il processo verbale non fosse un atto impugnabile.

In realtà, evidenzia la Corte, “un danno, ancora, al momento del processo verbale di constatazione non può considerarsi verificatosi, proprio per via della funzione di atto, meramente endoprocessuale, anche se notificato al contribuente, del processo verbale di constatazione”.

Il processo verbale di constatazione, in altre parole, non è un atto lesivo, e, in quanto tale non fa decorrere il termine di prescrizione per l’azione di risarcimento danni: “altro è sapere che il commercialista potrebbe aver sbagliato, altro è sapere che ne è derivato un danno, ben potendo dall’errore non derivare alcun pregiudizio, se il Fisco poi non agisce per recuperare la somma”.

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