Credito d’imposta per negoziazione e arbitrato

Con il D.M. 23 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’8 gennaio 2016, il Ministero della Giustizia ha dettato le regole per il riconoscimento del bonus previsto per i compensi corrisposti ad avvocati ed arbitri in caso di chiusura positiva della procedura di negoziazione assistita o di conclusione dell’arbitrato con lodo. Il riconoscimento del beneficio fiscale – reso strutturale dalla legge di Stabilità 2016 – riconosce, a fronte delle procedure concluse con esito positivo nel corso del 2015, un credito di imposta commisurato al compenso fino a concorrenza di 250 euro.

La richiesta del credito di imposta è trasmessa esclusivamente avvalendosi delle funzionalità del sito internet www.giustizia.it. Per i crediti d’imposta per il 2015, la trasmissione doveva essere effettuata non prima dell’11 gennaio 2016 e, a pena di decadenza, entro l’11 febbraio 2016.

In merito al riconoscimento del credito, questo avverrà in maniera proporzionale, tenuto conto del numero delle richieste e del budget di 5 milioni disponibile per quest’anno. Sarà lo stesso Ministero della Giustizia a comunicare al richiedente, entro il 30 aprile 2016, l’importo del credito d’imposta effettivamente spettante in rapporto a ciascuno dei procedimenti interessati.

Alla richiesta deve essere allegata:

  1. copia dell’accordo di negoziazione assistita e prova della trasmissione dello stesso al Consiglio dell’Ordine degli avvocati a norma dell’art. 11 D.L. n. 132/2014 ovvero copia del lodo arbitrale che ha concluso il procedimento, nonché copia per immagine dell’originale o della copia autentica del provvedimento giudiziale di trasmissione del fascicolo adottato a norma dell’art. 1, comma 2, del medesimo decreto-legge;
  2. copia della fattura, inerente la prestazione di cui sopra, rilasciata dall’avvocato o dall’arbitro;
  3. copia della quietanza, del bonifico, dell’assegno o di altro documento attestante l’effettiva corresponsione del compenso nell’anno 2015;
  4. copia del documento di identità del richiedente.

In caso di definizione con successo di più negoziazioni assistite, ovvero di più arbitrati conclusi con lodo, per i quali è stato corrisposto un compenso all’avvocato o agli arbitri, è necessario compilare un numero di richieste corrispondente al numero di procedure.

Il credito d’imposta deve essere indicato in dichiarazione dei redditi e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione utilizzando il modello F24 telematico. Il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. In alternativa, le persone fisiche non titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo possono utilizzare il credito spettante in diminuzione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

Si fa presente, inoltre, che il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, dell’IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR.

In particolare, per quanto riguarda l’aspetto dichiarativo, deve essere compilato il rigo 16 del quadro CR del modello UNICO 2016 PF, indicando:

  • nella colonna 1 (Credito anno 2015), l’importo del credito d’imposta risultante dalla comunicazione del Ministero della Giustizia, ricevuta entro il 30 aprile 2016;
  • nella colonna 2 (di cui compensato in F24), il credito d’imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione della dichiarazione.

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