Manovra correttiva: alcune novità in sintesi

È stato pubblicato sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, n. 95 del 24 aprile 2017, il D.L. 50/2017 (d’ora in avanti anche solo decreto) contente alcune rilevanti novità in materia tributaria.
Al fine di fornire un quadro d’insieme degli interventi, è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione “Carte di lavoro”, la relativa Scheda di studio.
Nel presente contributo sono trattate alcune delle modifiche recate dal decreto, la cui entrata in vigore è stata fissata nel giorno stesso della sua pubblicazione in Gazzetta.
SPLIT PAYMENT
Articolo 1 Estensione del meccanismo dello split payment:

  • a (in pratica) tutti i soggetti appartenenti alla pubblica Amministrazione (società controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri, società controllate direttamente dagli enti pubblici territoriali, nonché società da queste a sua volta controllate);
  • alle società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana;
  • alle prestazioni di servizi che scontano la ritenuta alla fonte.

Le disposizioni attuative saranno contenute in un decreto del Ministero delle finanze che dovrà essere emanato entro 30 giorni dal 24 aprile 2017.

Le nuove regole si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017.

DETRAZIONE IVA E REGISTRAZIONE FATTURE
Articolo 2

Riduzione di 2 anni del termine per operare la detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti effettuati nell’esercizio dell’attività d’impresa o professionale.

La nuova disposizione, infatti, riformula il comma 1 dell’articolo 19 del D.P.R. 633/1972, stabilendo che l’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta può avvenire, al più tardi, entro la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto in questione è sorto.

Prima della modifica la detrazione poteva essere fruita entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa al secondo anno successivo.

La novella interviene altresì sull’articolo 25 del decreto Iva prevedendo che le fatture di acquisto debbano essere registrate entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno di ricezione del documento.

VISTO DI CONFORMITÀ E COMPENSAZIONE
Articolo 3

Riduzione da 15.000 a 5.000 euro del limite al di sopra del quale, ai fini della compensazione, è necessario il visto di conformità.

La novella impatta sulle dichiarazioni dei redditi, sulla dichiarazione Irap nonché sull’Iva annuale.

Inoltre, viene introdotto l’obbligo dell’utilizzo del canale telematico per ogni tipologia di compensazione riguardante i soggetti titolari di partita Iva, indipendentemente dall’importo.

ALIQUOTE IVA
Articolo 9 Innalzamento dell’aliquota Iva del 10%:

  • all’11,5% nel 2018,
  • al 12% nel 2019 e
  • al 13% dal 2020.

L’aliquota Iva ordinaria subirà l’aumento del 3% (dal 22% al 25%) a partire dal 2018. Poi essa verrà:

  • dapprima innalzata al 25,4% nel 2019,
  • poi ridotta al 24,9% nel 2020 e
  • successivamente ancora aumentata al 25% dal 2021.
Nella Scheda di studio pubblicata su Dottryna sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:
le novità in materia di cedolare secca per le locazioni brevi;
la rideterminazione della base ACE;
l’innalzamento del limite previsto per il reclamo e la mediazione;
l’introduzione della possibilità di definire in via agevolata le liti tributarie pendenti.

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