Il divieto di concorrenza dell’ex collaboratore dello Studio

Nei nostri precedenti contributi (si veda soprattutto “Il Trasferimento Dello Studio E Il Patto Di Non Concorrenza“) abbiamo più volte evidenziato che il trasferimento dello Studio professionale presuppone l’assunzione, da parte del professionista cedente, dell’obbligo di non concorrenza nei confronti del professionista subentrante.

Altrimenti, com’è ovvio, non ci sarebbe alcun “passaggio” di clientela.

Abbiamo anche visto che, nelle operazioni di m&a di Studi ed attività professionali, è di fondamentale importanza il subentro, da parte del cessionario, nella titolarità dei rapporti che il cedente aveva con i dipendenti ed i collaboratori al servizio dello Studio.

È evidente che l’interruzione del rapporto con un collaboratore dello Studio, soprattutto se il rapporto durava da diverso tempo prima del “cambio di titolarità”, potrebbe rivelarsi molto problematica per il subentrante: questo perché l’ex collaboratore potrebbe “portar via” parte della clientela dello Studio, quella con la quale intratteneva rapporti, sfruttando proprio il “passaggio” dal “vecchio” dominus a quello nuovo (che, ovviamente, non si è ancora fatto conoscere, personalmente e professionalmente, dai clienti dello Studio).

Una recente sentenza della Corte di Cassazione, tuttavia, può fare al caso proprio del nuovo titolare.

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