Le Scuole Private Aninsei regolamentano le collaborazioni

Come ormai noto, il D.Lgs. 81/2015, artt. 2 e 52, ha riformato strutturalmente la disciplina delle collaborazioni di lavoro autonomo, abrogando la previgente normativa sul progetto e, in chiave restrittiva e di superamento di tale forma contrattuale, prevedendo l’applicazione della disciplina del lavoro subordinato in riferimento alle collaborazioni che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro (c.d. etero organizzazione).

Quest’ultimo passaggio è forse il più complicato della riforma dei contratti, in quanto vi è incertezza sia sul grado di etero organizzazione che comporta l’applicazione della disciplina del lavoro subordinato, sia su quali regole delle subordinazione applicare a forme di collaborazione autonoma.

Molto più chiare sono le eccezioni a questi complessi meccanismi, ancora da esplorare e da verificare in chiave giudiziale e ispettiva: le collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni  intellettuali per le quali è necessario l’iscrizione in appositi albi professionali, le attività prestate nell’esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni, le collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali e le collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze dei singoli settori.

Oltre, quindi, alla disciplina di favore per le collaborazioni “tipiche”, viene riservata alla contrattazione collettiva, di livello nazionale e con i crismi della rappresentatività comparata, la possibilità di evitare l’applicazione delle norme del lavoro subordinato con la regolamentazione di un trattamento economico e normativo specifico.

Il primo contratto che ha disposto una disciplina specifica per le collaborazioni è l’ipotesi di rinnovo del CCNL Scuola non statale ANINSEI del 22 luglio 2015 (allegato 6).  Vediamo le disposizioni più interessanti.

Innanzitutto viene previsto che le disposizioni del contratto collettivo riguardano tutte le collaborazioni coordinate e continuative, a prescindere dalla titolarità di PIVA (è l’iscrizione a un ordine che deroga ai vincoli dell’etero organizzazione).

Per i docenti delle scuole paritarie, il ricorso ai contratti di collaborazione per le prestazioni ordinarie è nella misura non superiore ad un quarto delle prestazioni complessive.

Riguardo alla forma del contratto, la lettera b dell’art. 2 prevede, in particolare, l’obbligo di individuare analiticamente nel contratto le tipologie di attività richieste al collaboratore, nonché gli eventuali obiettivi professionali individuati di comune accordo, oltre che le forme di coordinamento.

Sulla natura della prestazione (art. 3) , viene evidenziata l’autonomia delle modalità di adempimento della prestazione: le eventuali direttive da parte del committente devono essere compatibili con tale autonomia.

L’ultimo aspetto che si evidenzia riguarda il compenso, fissato, come minimo, sulla quota oraria in vigore per i lavoratori subordinati nell’equivalente area e livello di docenza.

 

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