Il Jobs act e lo sport

Abbiamo già affrontato alcuni profili di criticità che la legge 183/2014 e i suoi decreti applicativi presentano per il mondo sportivo. Ma le difficoltà non si esauriscono nelle fattispecie già oggetto di precedenti contributi.

Oltre all’art. 2 del già noto decreto 81/2015 sulle collaborazioni coordinate e continuative, oggetto dei precedenti interventi, sono anche altri i punti contenuti nel medesimo articolato sui quali il mondo delle associazioni in generale e quello sportivo in particolare attendono auspicabili risposte dal Ministero competente.

Partiamo, ad esempio, dall’art. 54 che prevede la possibilità di “stabilizzare” le collaborazioni coordinate e continuative “anche a progetto” e i titolari di partita Iva mediante la loro assunzione con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato previi idonei atti di conciliazione. Detta assunzione “comporta l’estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all’erronea qualificazione del rapporto di lavoro“. Ciò porta a ritenere che questa “sanatoria” possa aver luogo anche per le collaborazioni coordinate e continuative a carattere amministrativo – gestionale poste in essere nei confronti delle Federazioni, degli enti di promozione sportiva e delle società e associazioni sportive dilettantistiche introdotte dal comma tre dell’art. 90 della legge 289/02. Qualche dubbio potrebbe esserci, invece, per il c.d. “esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche”, fattispecie accomunabile alla precedente ma con caratteristiche proprie. Il tenore letterale delle disposizioni lo escluderebbe ma, se fosse vera l’applicabilità per le collaborazioni amministrative gestionali si creerebbe una sperequazione non giustificabile, stante l’analogia evidente tra i due istituti.

L’art. 48 prevede, per le prestazioni di lavoro accessorio, per singolo lavoratore, un ammontare non superiore a euro 2.000 annui, rivalutabili, per “committenti imprenditori o professionisti”, e di 7.000 euro per i rimanenti.

Assodato che per le associazioni che svolgono solo attività istituzionale il limite non possa che essere quello maggiore, il problema è in quale categoria inserire le società di capitale e cooperative sportive dilettantistiche, nonché le associazioni, anche non sportive, dotate di partita Iva e svolgenti “attività commerciale”.

Se, sotto un profilo sostanziale, appare di difficile messa in dubbio l’ipotesi che le società di capitale sportive e le cooperative non siano imprese, è altrettanto vero che, per le associazione che magari in maniera marginale abbiano proventi di natura commerciale si possa giungere alla medesima conclusione.

Ma tale sottile distinguo si ritiene non porti a “risolvere” il problema.

Credo che la chiave di volta per dare una risposta al quesito sia l’analisi del termine “imprenditore”, usata dal legislatore al posto di “impresa”.

Quando si fa riferimento a questo ultimo termine non vi è dubbio che si faccia riferimento alla attività nella sua “oggettività” e, pertanto, (vedi ad esempio la prassi amministrativa sul secondo comma dell’art. 28 del d.p.r. 600/73 che riporta il termine impresa che viene letto come soggetto che svolge una attività rientrante nel concetto di reddito di impresa) fagociterebbe anche tutte le nostre associazioni e società che svolgono attività commerciale anche senza scopo di lucro.

Ma, in questo caso, il termine usato è imprenditore. L’art. 2082 del codice civile identifica come tale: “chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi”.

Proprio qui si rileva lo spartiacque. I nostri enti senza fine di lucro, svolgono una attività economica non fine a se stessa ma come mezzo per raggiungere risorse da destinare a finalità istituzionali extraeconomiche.

Pertanto se, in molti casi, svolgono una attività di impresa non si ritiene che possano, nella generalità, essere definiti anche imprenditori. A medesima conclusione si può giungere valutando la deroga alla norma di carattere generale prevista dalla lettera d del secondo comma dell’art. 2 per le collaborazioni sportive per le quali non si applica, in presenza di eterorganizzazione, la disciplina del rapporto di lavoro subordinato. Non vi è dubbio che il legislatore abbia considerato l’attività sportiva come una specialità tra le varie prestazioni d’opera e, pertanto, si ritiene, anche da questo punto di vista, che non sia applicabile la ratio (evitare che la prestazione accessoria possa mascherare una prestazione di lavoro subordinato) che ha portato alla limitazione a 2.000 euro per gli imprenditori e i professionisti.

Se così fosse ci troveremmo di fronte alla possibilità, per tutte le sportive, ma anche per gli altri enti del terzo settore privi di scopo di lucro, di utilizzare, per le prestazioni accessorie, l’importo di 7.000 euro.

È altrettanto vero che tale tesi, per le importanti conseguenze, in termini sanzionatori derivanti da una eventuale mancata condivisione da parte del Ministero, è auspicabile che sia confermata (o esclusa) con un documento di prassi amministrativa.

 



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