Proroga divieto di fattura elettronica e obbligo di invio al STS con RT

Il Decreto Milleproroghe 2023 (D.L. 198/2022) prevede importanti proroghe riguardanti adempimenti che tipicamente coinvolgono le farmacie e, in qualche modo, anche alcuni professionisti sanitari.

La prima proroga attiene al divieto di emissione di fattura elettronica per le operazioni effettuate verso persone fisiche i cui dati devono essere trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria (STS), poi esteso dall’articolo 9-bis, comma 2, D.L. 135/2018, “anche ai soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche”.

L’articolo 10-bis D.L. 119/2018 aveva imposto il divieto per il 2019. Successivamente, il veto è stato prorogato per il 2020, 2021 e 2022, ad opera, rispettivamente, dell’articolo 15 D.L. 124/2019, dell’articolo 1, comma 1105, L. 178/2020 e dell’articolo 5, comma 12-quater, D.L. 215/2021. Ora, l’articolo 3, comma 2, D.L. 198/2022 estende il divieto anche per l’anno 2023.

Pertanto, anche le operazioni aventi ad oggetto spese sanitarie che saranno effettuate nel corso del 2023 a persone fisiche (B2C) non dovranno mai essere fatturate elettronicamente via SdI, bensì in modalità cartacea, indipendentemente sia da chi le eroga, che dall’invio o meno dei dati al STS.

Nella particolare circostanza in cui vengano poste in essere 2 o più operazioni verso lo stesso cliente persona fisica riguardanti sia spese sanitarie che non sanitarie:

  1. con emissione di un’unica fattura, la stessa deve essere emessa in formato cartaceo;
  2. con emissione di fatture distinte per le spese sanitarie e non sanitarie, le “fatture sanitarie” devono essere emesse in formato cartaceo, mentre le “fatture non sanitarie” devono essere emesse in formato elettronico e trasmesse a mezzo Sdi, sempreché non contengano alcun elemento da cui sia possibile desumere informazioni relative allo stato di salute del paziente.

Quindi, ad esempio, se la farmacia cede a un proprio cliente persona fisica un farmaco e degli integratori, entrambe le spese vanno comunicate al STS e:

  • l’unica fattura deve essere comunque e sempre emessa in formato cartaceo;
  • in caso di emissione di 2 fatture separate, una per il farmaco e l’altra per gli integratori, la spesa non sanitaria va fatturata elettronicamente, mentre per la spesa sanitarie deve essere emessa fattura cartacea.

Il divieto di fatturazione elettronica con trasmissione a mezzo Sdi opera, peraltro, anche laddove il cliente persona fisica abbia sostenuto spese sanitarie, manifestando l’opposizione all’utilizzo dei dati ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Quando, invece, le operazioni con oggetto spese sanitarie sono effettuate nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche (B2B), le stesse devono essere documentate con fattura elettronica da trasmettere via SdI. Pertanto, le fatture emesse da una farmacia per la cessione di farmaci nei confronti di una casa di riposo devono avere formato elettronico via SdI, senza tuttavia l’indicazione del nome del paziente e di altri elementi che consentano di associare in modo diretto l’operazione a una determinata persona fisica identificabile.

L’altro adempimento che viene prorogato dal Decreto Milleproroghe 2023, impattante sui “professionisti della sanità”, riguarda l’invio dei dati dei corrispettivi al STS.

Si ricorda al riguardo che l’articolo 2, comma 6-quater, D.Lgs. 127/2015 prevede la possibilità per i soggetti tenuti all’invio dei dati al STS, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, di assolvere alla trasmissione telematica dei corrispettivi mediante l’invio dei dati di tutti i corrispettivi giornalieri al STS.

Tale disposizione, a seguito delle modifiche apportate ad opera dell’articolo 3, comma 5, D.L. 183/2020, prevedeva che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, i soggetti interessati (ad esempio, le farmacie) dovevano adempiere all’obbligo di invio telematico dei corrispettivi esclusivamente mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al STS, attraverso un registratore telematico (RT).

La decorrenza di tale obbligo è stata differita al 1° gennaio 2023 ad opera del D.L. 146/2021 (il cd. “Decreto Fiscale”).

Ora, per effetto dell’articolo 3, comma 3, D.L. 198/2022, la decorrenza è stata ulteriormente differita al 1° gennaio 2024. Quindi, c’è tempo quasi un anno per eseguire il connesso aggiornamento al RT.

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