Ufficio competente all’accertamento in caso di irreperibilità del contribuente

Qual è l’Ufficio territorialmente competente all’accertamento qualora il contribuente abbia omesso di presentare le dichiarazioni dei redditi e non abbia in alcun modo comunicato formalmente all’Amministrazione il mutamento di domicilio fiscale?


In via generale, occorre rilevare che in materia di accertamento, in virtù di quanto previsto dall’articolo 31, comma 2, D.P.R. 600/1973, la competenza spetta all’ufficio nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o avrebbe dovuto essere presentata.

Sotto tale profilo, è d’uopo rammentare che il domicilio fiscale di una persona fisica va individuato ex lege nel Comune nella cui anagrafe essa è iscritta, così come espressamente previsto dall’articolo 58, comma 2, D.P.R. 600/1973, secondo cui: «Le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte».

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