Non sanzionabile l’omesso reverse charge

Con la sempre maggiore diffusione delle ipotesi in cui risulta obbligatoria l’applicazione del meccanismo della inversione contabile diviene sempre più attuale il tema delle possibili sanzioni connesse a comportamenti erronei o omissivi.

La vicenda, peraltro, si dipana su due possibili direttrici: da un lato la contestazione della presunta neutralità dell’imposta (ovviamente nelle casistiche in cui non si rinvengano limitazioni di natura oggettiva o soggettiva alla detrazione del tributo), dall’altro l’applicazione di possibili sanzioni per l’omissione stessa.

Un aiuto giunge dalla giurisprudenza comunitaria, che in più occasioni ha recentemente ribadito il necessario rispetto del carattere neutrale del tributo; in tal senso, si possono ricordare le sentenze Idexx (C-590/13 del 11-12-2014), Ecotrade (C-95/07 e C-96/07), ove si ha modo di apprendere che il principio fondamentale di neutralità dell’IVA esige che la detrazione dell’imposta a monte sia accordata se gli obblighi sostanziali sono soddisfatti, anche se taluni obblighi formali sono stati omessi dai soggetti passivi.

Da tali spunti, appare chiaro che gli obblighi sostanziali (nei casi di specie) corrispondono con l’esistenza dei caratteri propri delle operazioni comunitarie (esistenza di due operatori Iva, onerosità, trasporto della merce da uno stato UE ad un altro), mentre sono qualificati come obblighi formali quelli di integrazione e doppia annotazione delle fatture.

Appare allora utile riscontrare che tale principio di massima sia stato accolto e confermato anche dalla giurisprudenza della Cassazione che, con la sentenza n. 7576 del 15 aprile scorso, risolve la contrapposizione tra alcune pronunce tra loro contrastanti.

Si afferma, infatti, che … riceve convalida … quell’orientamento favorevole ai contribuenti già emerso nella giurisprudenza di legittimità (sent. 10819/10, 17588/10, 8038/13, 13332/13, 20486/13), mentre resta superato l’opposto orientamento favorevole alle tesi del fisco (sent. 6925/13, 20771/13, 24022/13).

La vicenda da cui trae origine il pronunciamento riguarda l’annotazione solo a libro giornale di fatture di acquisti intracomunitari, comportamento che l’Agenzia delle entrate avrebbe censurato richiedendo il pagamento dell’imposta (quindi disconoscendo la detrazione/neutralità), oltre alle sanzioni anche per la mancata presentazione del modello Intrastat.

La chiave di lettura proposta, pertanto, riscontra l’esistenza di una mera irregolarità formale che, alle condizioni richiamate, non muta la sostanza della posizione IVA del soggetto, con la conseguenza che nessun addebito deve essere effettuato, né per recupero di imposta né, tantomeno, per il recupero di sanzioni, mancando qualsiasi violazione di natura sostanziale.

In senso del tutto analogo, si era pronunciata la CTP di Milano con la sentenza 11698 del 15-12-2014.

Con tali approdi resta certamente risolta la prima delle problematiche evocate, vale a dire la garanzia della neutralità della posizione IVA. Resterebbe da esplorare la possibile applicazione di sanzioni alle violazioni commesse, tema che in linea di principio non potrebbe dirsi completamente risolto, stante l’esistenza attuale di un testo normativo differente rispetto a quello vigente all’epoca dei fatti, anche in relazione alle c.d. ipotesi di inversione contabile interna.

L’articolo 6, comma 9-bis del decreto legislativo 471/1997 prevede infatti che:

  • “è punito con la sanzione amministrativa compresa fra il 100 e il 200 per cento dell’imposta, con un minimo di 258 euro, il cessionario o il committente che, nell’esercizio di imprese, arti o professioni, non assolve l’imposta relativa agli acquisti di beni o servizi mediante il meccanismo dell’inversione contabile …;
  • qualora l’imposta sia stata assolta, ancorché irregolarmente, dal cessionario o committente ovvero dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto alla detrazione …, la sanzione amministrativa è pari al 3 per cento dell’imposta irregolarmente assolta, con un minimo di 258 euro…”

Non resta che provare a ricostruire in modo sistematico la vicenda: se la violazione commessa viene classificata come avente natura meramente formale, il tema delle sanzioni deve essere abbandonato in radice, con la conseguenza che nessuna contestazione potrà essere elevata al contribuente. Proseguendo su tale via del ragionamento, diverrebbe difficilmente giustificabile anche la sanzione del 3%, poiché la medesima sarebbe irrogata a fronte di una sostanziale assenza di danno per l’erario.

Diversamente, si potrebbe argomentare in merito alla non proporzionalità della sanzione oggi individuata dal sistema, con la conseguenza che si sposterebbe l’asse del ragionamento dall’assenza di una violazione all’esistenza di una violazione, sia pure dal sapore “non grave”.

In tale secondo caso, evidentemente, si dovrebbe riscontrare la possibilità di irrogazione di una sanzione, pur dovendosi discostare dalla misura “esagerata” oggi fissata nel minimo del 100% (che, nei fatti, corrisponderebbe in modo indiretto ad una assimilazione fattuale con il disconoscimento della detrazione). 

La partita, dunque, non sembra ancora terminata del tutto, mancando ad oggi una pronuncia relativa al meccanismo sanzionatorio vigente; quanto meno, sembra doversi escludere l’applicazione della sanzione nella misura pesante del 100%.

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