L’illegittimità della revoca dell’affidamento bancario

Un’impresa in temporanea difficoltà finanziaria si vede notificare da parte della banca la revoca di un affidamento a scadenza. La revoca in questione è legittima?


La disciplina civilistica ammette il recesso da un contratto di affidamento non ancora scaduto. Infatti, l’articolo 1845 cod. civ. stabilisce che prima del termine pattuito, in presenza di una giusta causa, una banca affidante può esercitare il diritto di recesso da un contratto di affidamento (come l’apertura di credito in conto corrente e il fido per smobilizzo dei crediti, per esempio).

Da ciò consegue che i pagamenti disposti dal cliente della banca da regolare sui rapporti oggetto di revoca si devono intendere revocati con effetto immediato dalla notifica della revoca in parola. Quindi, risulterà illecito l’utilizzo di eventuali mezzi di pagamento, ancora a disposizione del titolare dell’affidamento, come le carte di credito e gli assegni.

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