Deducibilità delle spese di manutenzione

Una società che sostiene spese di manutenzione straordinaria sui propri beni è obbligata a dedurre tali spese sottoforma di maggiori ammortamenti?


Il trattamento fiscale delle spese di manutenzione varia in ragione della natura della spesa sostenuta (ordinaria o straordinaria) e del titolo giuridico in base al quale si possiede il bene per cui sono state sostenute le spese (beni propri o beni di terzi).

I costi legati alle manutenzioni straordinarie (ampliamenti, ammodernamenti, sostituzioni che producono un aumento significativo e misurabile di capacità, di produttività o di sicurezza dei cespiti ovvero ne prolunghino la vita utile) se riferiti ad un bene:

  • di proprietà dell’impresa, da un punto di vista contabile, devono essere capitalizzati sul bene ed ammortizzati lungo la sua vita utile (Oic n. 16 p. 49). Sotto il profilo fiscale tali costi vengono dedotti per il tramite degli ammortamenti, tenendo conto dei limiti imposti dall’articolo 102, commi 1 e 2, Tuir (circolare 98/E/2000, circolare 10/E/2005 e circolare 27/E/2005);
  • di cui l’impresa non è proprietaria, devono essere iscritti tra le immobilizzazioni immateriali (migliorie di beni di terzi) ed ammortizzati nel periodo minore tra quello di utilità futura delle spese sostenute e quello residuo della locazione, tenuto conto dell’eventuale periodo di rinnovo, se dipendente dal conduttore (Oic 24, p. 76). Dal punto di vista fiscale tali costi sono deducibili ai sensi dell’articolo 108, comma 1, Tuir, per la quota imputabile a ciascun esercizio (risoluzione 400/1983, circolare 27/E/2005, risoluzione 383/E/2007 e risoluzione 179/E/2005).

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