La gestione dei corrispettivi non riscossi e la fattura all’agenzia di viaggi o al committente

Secondo quanto stabilito dall’articolo 2, comma 1, D.Lgs. 127/2015 le prestazioni di servizi e le cessioni di beni per le quali non è stato riscosso il corrispettivo devono essere certificate mediante il rilascio del documento commerciale, creando una problematica di disallineamento tra i corrispettivi telematici, le fatture elettroniche e i dati comunicati con la LIPE, in quanto i dati comunicati con l’invio dei corrispettivi sono duplicati con i dati comunicati mediante l’invio della fattura elettronica.

Tale “anomalia” riguarda anche le strutture alberghiere nelle ipotesi in cui ad esempio:

  1. il soggiorno è pagato dall’agenzia di viaggi, con la quale è stata stipulata la convenzione;
  2. il soggiorno è a carico di un soggetto differente rispetto alla persona che ha pernottato.

Entrambe le ipotesi di cui sopra – lett. a) e b) – sono riconducibili alle ipotesi dei corrispettivi non incassati, per i quali la struttura alberghiera rilascia comunque alla persona che ha pernottato un documento commerciale (non incassato), al quale seguirà l’emissione della fattura rispettivamente all’agenzia di viaggio e al committente.

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