La detrazione Iva sugli immobili turistico-ricettivi

Secondo quanto stabilito dall’articolo 19-bis1 lett. i) D.P.R. n. 633/1972 “non è ammessa in detrazione l’imposta relativa all’acquisto di fabbricati, o di porzione di fabbricato, a destinazione abitativa né quella relativa alla locazione o alla manutenzione, recupero o gestione degli stessi (…)”.

L’indetraibilità non opera in due specifiche ipotesi, vale a dire per le spese sostenute dalle imprese di costruzione, nonché da quelle che pongono in essere locazioni esenti che determinano l’applicazione del pro rata di detrazione (articolo 19). Secondo un’interpretazione letterale della citata disposizione normativa si pone un “blocco” per le imprese ricettive che acquistano immobili abitativi da destinare allo svolgimento dell’attività d’impresa (turistico-ricettiva).

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