Il contratto di deposito nelle strutture alberghiere e la responsabilità della struttura – Parte II

Nel precedente intervento è stato evidenziato come il Legislatore, nel disciplinare il contratto di deposito in albergo, si sia occupato preliminarmente di individuare:

  • i casi di responsabilità dell’albergatore;
  • le limitazioni a tale responsabilità.

In estrema sintesi, si ricorda che i casi di responsabilità dell’albergatore si suddividono rispettivamente in:

  1. responsabilità dell’albergatore per le cose portate in albergo;
  2. responsabilità dell’albergatore per le cose consegnate in albergo;
  3. responsabilità dei danni alle cose per colpa dell’albergatore.

Con riferimento alla prima “fattispecie” di responsabilità, secondo quanto stabilito dall’articolo 1783 del codice civile, “gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo”.

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