I crediti d’imposta per i nuovi investimenti degli hotel – Parte II

In un precedente intervento sono state affrontate le condizioni generali per la fruizione, anche da parte delle imprese alberghiere, del credito d’imposta derivante dall’effettuazione di investimenti in beni strumentali, di cui ai commi da 184 a 197 dell’articolo 1 della L. n. 160/2019.

Nel presente intervento, invece, si vogliono evidenziare l’ammontare del credito maturabile e le regole di utilizzo dello stesso credito d’imposta.

Con riferimento al primo aspetto, quale l’ammontare del credito spettante, i commi da 188 a 190 stabiliscono un ammontare di credito differenziato a seconda della tipologia di investimento effettuato e dell’ammontare della spesa sostenuto. In particolare, l’ammontare del credito è così ripartito:

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