Sul contratto di soccida l’Agenzia delle entrate è inesorabilmente conservatrice

Con quella che pare più voler essere una lectio sul contratto di soccida, l’Agenzia delle entrate è intervenuta, in tema di Iva e imposte dirette, in merito all’attività agricola di allevamento condotta in forma associata per il tramite di contratto di soccida ex articoli 2170 e ss., cod. civ..

La recente risposta a interpello n. 134/E dello scorso 18.6.2024, nasce da un interpello con il quale, nell’ambito di un contratto di soccida non monetizzata, l’istante, soggetto soccidante, chiede il trattamento da applicarsi alla mera rivendita al macello dei capi acquistati dal soccidario consistenti nella propria quota di riparto.  L’istante richiede il corretto trattamento ai fini delle imposte dirette e dell’Iva, prospettando che tale modus operandi consenta di far rientrare l’acquisto dei capi e la successiva rivendita nell’ambito dell’articolo 32, Tuir o nell’articolo 56, comma 5, Tuir, nel caso di capi eccedenti, oltre che consentire l’applicazione del regime speciale Iva, ex articolo 34, D.P.R. 633/1972 anche alla rivendita dei capi.

Nell’elaborata risposta l’Amministrazione finanziaria giunge alle conclusioni che, già sin dalla circolare n. 32/E/1973, ha sempre portato avanti, vale a dire che nel contratto di soccida monetizzata, peraltro non oggetto dell’interpello, l’operazione è fuori dal campo di applicazione dell’Iva e il soggetto soccidario non può detrarre l’Iva assolta a monte sugli acquisti, in quanto non pone in essere attività assoggettate a Iva a valle, così come, peraltro, confermato più volte dalla Corte di cassazione (sentenza n. 8727/2013, sentenza n. 14791/2015 e sentenza n. 21491/2005) ed, altresì, dal Parlamento, con la risposta a interrogazione parlamentare del 25.2.2015, n. 5-04812. A nulla è valsa la più recente pronuncia della Suprema Corte (sentenza n. 15764/2023), peraltro citata nella risposta in commento, che aveva aperto alla detraibilità dell’Iva da parte del soggetto soccidario, in quanto per i giudici si trattava di una circostanza che attiene i rapporti interni, ma che non pregiudica la natura Iva e di imprenditore del soggetto soccidario. Considerato che la digressione sulla detraibilità dell’imposta è stata una licenza dell’Amministrazione finanziaria, in quanto non richiesta nell’istanza, ci si aspettava un’apertura in tale senso e non l’arroccarsi su una posizione, ormai conosciuta, che non si sentiva la necessità venisse ribadita. Poteva, invece, essere di interesse una pronuncia sull’aspetto Iva dell’immediata rivendita dei capi acquistati dal soccidario, così come richiesto, in quanto questi sono sì prodotti agricoli di cui alla Tabella A, Parte I, D.P.R. 633/1972, ma non derivano dall’esercizio di un’attività agricola, di cui all’articolo 2135, cod. civ., bensì da un’attività di natura commerciale, di acquisto e mera rivendita, pertanto da assoggettarsi a regime Iva ordinario.

Dal punto di vista delle imposte dirette, stante anche in questo caso una posizione assolutamente conforme alla circolare n. 44/E/2004, non potendo evincere dall’istanza promossa dal soccidante alcuna attività di manipolazione o trasformazione dei capi acquistati dal soggetto soccidario, se non una mera attività di rivendita, non può essere in alcun modo invocato il regime di cui all’articolo 32, Tuir, e tale attività può solamente soggiacere alle regole di determinazione del reddito d’impresa di cui all’articolo 56, Tuir.

Dalla risposta ad interpello n. 134/E/2024 si possono, però, trarre alcune utili considerazioni sulle quali l’Agenzia delle entrate di fatto si è espressa. In particolare, anche a seguito di recenti pronunce giurisprudenziali, è sdoganata la possibilità, da parte del soggetto soccidario, di cedere la propria quota di capi, derivante dall’esercizio di un contratto di soccida non monetizzata, al soggetto soccidante fatturandola in ambito Iva, senza che questa venga giocoforza riconvertita dall’Amministrazione finanziaria in una soccida monetizzata fuori dal campo di applicazione dell’Iva. Tutto questo a patto che, e questo è un altro importante spunto della risposta, si possa desumere dalla documentazione contrattuale e contabile che il riparto dei capi in natura sia effettivamente avvenuto. Ciò comporta un’ordinata tenuta dei verbali di inizio ciclo, di quelli di fine ciclo e di una corrispondenza tra le modalità di riparto previste in contratto e quelle effettivamente applicate. Infine, si evince come il rapporto di soccida tra soccidante e soccidario termini inequivocabilmente con il riparto finale dell’accrescimento, da quel momento in poi i due soggetti sono due imprenditori agricoli totalmente distinti ed indipendenti e ogni altro rapporto economico tra i due non può mai in nessun caso configurare una coda ed una prosecuzione del rapporto di soccida.

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