Terreni di CD e IAP esonerati dalla dichiarazione Imu

Il Ministero dell’economia e delle finanze nei giorni scorsi è intervenuto, con la risoluzione 3/DF/2017, in materia di dichiarazione Imu, attesa l’imminente scadenza per la presentazione del modello riferito al 2016 entro il prossimo 30 giugno.

Il chiarimento fornito ha riguardato l’eventuale obbligo dichiarativo da assolvere con riferimento ai terreni agricoli, che risultano già posseduti e condotti dai coltivatori diretti (CD) e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti nella previdenza agricola, e che sono divenuti esenti, a decorrere dal 2016, per effetto delle disposizioni di cui al combinato disposto dei commi 10 e 13 dell’articolo 1 della L. 208/2015.

Preliminarmente, va ricordato che l’obbligo dichiarativo sorge solo nei casi in cui sono intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni Ici già presentate, nonché nei casi in cui si sono verificate variazioni che non sono, comunque, conoscibili da parte del Comune. Al riguardo, le istruzioni al modello prevedono che la dichiarazione Imu deve essere presentata quando:

  • gli immobili godono di riduzioni dell’imposta;
  • il Comune non è in possesso delle informazioninecessarie per verificare il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria.

Ebbene, come detto, tra gli immobili che godono di agevolazioni in materia di Imu sono annoverati anche i terreni agricoli posseduti e condotti da CD o IAP.

Con riferimento a tali terreni il MEF si era già espresso con la risoluzione 2/DF/2013, con la quale aveva precisato che “se i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali avevano già dichiarato tale condizione soggettiva ai fini Ici, e nell’ipotesi in cui questa continua a persistere anche in vigenza dell’Imu, detti soggetti non sono, ovviamente, tenuti a presentare nuovamente la dichiarazione Imu, dal momento che il comune è già in possesso delle informazioni necessarie per il riconoscimento delle agevolazioni previste dalla legge”.

In pratica, secondo il documento di prassi, relativamente ai terreni agricoli, l’obbligo dichiarativo sussiste solo nel caso in cui, si sia acquisita o si sia persa la condizione soggettiva di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale.

Ciò posto, va rammentato che i CD e IAP già godevano in passato di riduzioni previste per il settore agricolo – si pensi al moltiplicatore ridotto ex articolo 13, comma 5, del D.L. 201/2011 e alla c.d. franchigia di cui al successivo comma 8-bis – per il riconoscimento delle quali erano necessari i medesimi requisiti di carattere soggettivo attualmente richiesti ai fini dell’esenzione Imu; quindi, oggi, le informazioni necessarie per accedere al nuovo beneficio – vale a dire la qualifica soggettiva di CD e di IAP – sono già a conoscenza del Comune, come, d’altro canto, lo sono le disposizioni normative che hanno determinato il passaggio dalle vecchie riduzioni all’esenzione.

Alla luce di tali considerazioni, la risoluzione 3/DF/2017 afferma che i terreni agricoli posseduti e condotti dai CD e IAP, iscritti nella previdenza agricola, già agevolabili in passato, non devono essere nuovamente dichiarati.

Va da sé che, invece, l’obbligo dichiarativo sussiste in tutti i casi in cui sono intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni già presentate. Pertanto, dovranno essere dichiarati entro il prossimo 30 giugno, per il riconoscimento dell’esenzione dal tributo locale, i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, posseduti e condotti da CD e IAP, iscritti nella previdenza agricola, la cui qualifica soggettiva ha subito variazioni nel corso del 2016.

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