Pertinenze esenti ai fini IMU e TASI

Al pari degli immobili adibiti ad abitazione principale del contribuente (a destinazione abitativa censiti in categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9) sono esenti sia da IMU che da TASI anche le relative pertinenze. È però necessario definire con precisione quali e quanti fabbricati possono ottenere l’esonero dal prelievo.

La definizione di pertinenza

Ai fini ICI la definizione di pertinenza era demandata alle scelte del singolo Comune, che poteva introdurre a proprio piacimento nel proprio regolamento limitazioni quantitative e qualitative; in assenza di specifiche previsioni regolamentari, tutti gli immobili asserviti all’abitazione potevano beneficiare del medesimo trattamento, senza vincoli di numero e tipologia.

Al contrario, con l’introduzione dell’IMU, si è assistito ad una definizione univoca del concetto di pertinenza: l’articolo 8, comma 3, del D.Lgs. 23/2011 prevede infatti che “per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.”

L’esenzione è quindi limitata sotto il profilo numerico (solo a 3 immobili, in aggiunta all’abitazione, possono essere esentati), ma in particolare va verificata la categoria catastale di detti immobili.

Nel caso di più immobili censiti nella stessa categoria catastale, il contribuente avrà diritto a scegliere quale considerare pertinenza; evidentemente egli avrà vantaggio a designare come tale quella che presenta la rendita maggiore, assoggettando quindi a tassazione quella con rendita inferiore.

Congiunto accatastamento

L’aspetto più delicato è la locuzione a chiusura della disposizione richiamata: le pertinenze vanno considerate “… anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.”

In altre parole viene prescritto che, nella verifica da condurre relativamente alle pertinenze, occorre controllare se è presente qualche locale a destinazione pertinenziale (tipicamente la cantina o la soffitta) accatastato congiuntamente all’abitazione, la cui rendita, quindi, comprende anche quella teoricamente imputabile a tale pertinenza.

Al verificarsi di tale evenienza, il contribuente è tenuto ad applicare le agevolazioni previste per tale fattispecie solo ad altre due pertinenze di categoria catastale diversa da C/2 (ossia la categoria catastale nella quale ricadrebbe la cantina o la soffitta se fosse accatastata separatamente).

È di tutta evidenza che tale valutazione è difficilmente realizzabile se non si ha perfetta conoscenza della reale ed effettiva situazione immobiliare, posto che dalla semplice visura catastale non è apprezzabile la presenza nell’abitazione di locali di deposito destinati appunto ad uso soffitta o cantina.

Peraltro il ministero, nella circolare 3/DF/2012, considera anche il caso di due pertinenze accatastate unitamente all’unità ad uso abitativo: questo significa che la rendita attribuita all’abitazione ricomprende anche la redditività di tali porzioni immobiliari non connesse. Pertanto, poiché dette pertinenze, se fossero accatastate separatamente, sarebbero classificate entrambe in categoria C/2, la conseguenza sarà che il contribuente al massimo potrà usufruire delle agevolazioni per l’abitazione principale, oltre che per uno dei due C/2, anche per altre due pertinenze se classificate, una, in C/6 e, l’altra, in C/7.

Potrebbe interessarti anche...

Area fiscale

Articoli del giorno

Corsi in evidenza

I due incontri affrontano il tema delle comunicazioni all’anagrafe delle holding industriali, partendo dall’analisi di quando un soggetto è obbligato ad effettuare tale adempimento. Si analizzano poi i passaggi propedeutici per l’accreditamento iniziale in quanto soggetto comunicante, oltre che casistiche pratiche di comunicazioni all’anagrafe tributaria. Vengono analizzate altresì, ipotesi di “ravvedimenti” per comunicazioni irregolari o omesse. Si approfondirà inoltre, il tema delle comunicazioni in ambito internazionale, ai fini CRS, FATCA e DAC6.
I relatori saranno sempre a disposizione per rispondere ai quesiti dei partecipanti in contraddittorio con loro.
Il corso si terrà l’8 e il 15/07/2026 (14.30 – 17.30)

Nell’ampio panorama di agevolazioni per le imprese, composto da contributi a fondo perduto, crediti d’imposta, super deduzioni fiscali, finanziamenti a tasso agevolato, voucher e formazione finanziata per lo sviluppo delle competenze, gli investimenti in innovazione, digitalizzazione e transizione ecologica hanno un ruolo da protagonista. Il master approfondisce con approccio operativo, in mezze giornate dedicate, le principali caratteristiche dei principali meccanismi incentivanti, spesso cumulabili tra loro, finalizzati a favorire la crescita economica delle imprese italiane attraverso investimenti in beni strumentali nuovi e investimenti in ricerca e sviluppo e innovazione. A partire dal 15/09/2026

Il Master è rivolto a dottori commercialisti ed esperti contabili, consulenti fiscali e professionisti che assistono imprese agricole o intendono specializzarsi nel settore. L’obiettivo del percorso è formare professionisti in grado di supportare efficacemente le imprese agricole nella gestione fiscale, societaria e strategica, diventando un punto di riferimento qualificato in un settore in continua evoluzione. A partire dal 10/09/2026

Torna in alto