L’immobile assegnato al coniuge separato ai fini Imu e Tasi

In vista della scadenza relativa al versamento del saldo Imu e Tasi di domani si ritiene utile affrontare il tema dell’individuazione del trattamento da riservare alle abitazioni assegnate all’ex coniuge a seguito di un provvedimento giudiziale di separazione o divorzio.

Innanzitutto si ricorda che per abitazione principale si intende, ai sensi dell’articolo 13, secondo comma, D.L. 201/2011, “l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”.

Inoltre, “per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo”.

Tali immobili, assegnati al coniuge con provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio sono assimilate per legge, ai fini Imu, all’abitazione principale.

Con la risposta n. 22, del Comunicato Stampa n. 137/2014, il Mef ha affermato che lo stesso principio si applica anche alla Tasi. In tal caso, il coniuge è titolare del diritto di abitazione e, indipendentemente dalla quota di possesso dell’immobile, è il solo che paga la TASI con l’aliquota e la detrazione, eventualmente prevista, per l’abitazione principale”.

Pertanto il detentore, indipendentemente dalla quota di possesso dell’immobile, è il solo soggetto obbligato al versamento della Tasi con applicazione dell’aliquota e delle detrazioni, eventualmente previste, per l’abitazione principale.

Così nell’ipotesi di scioglimento degli effetti civili del matrimonio di due coniugi che hanno la proprietà dell’abitazione principale, con relativa pertinenza, al 50 per cento ciascuno:

  • la proprietà degli immobili rimane di entrambi;
  • gli immobili sono assoggettabili all’Imu solo se appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze. Per tali immobili, però, l’Imu è dovuta in misura ridotta e sono applicabili le detrazioni d’imposta;
  • il soggetto passivo della Tasi è il detentore dell’immobile.

Diverso è il caso in cui l’abitazione, assegnata dal giudice, sia detenuta da entrambi gli ex coniugi in locazione. Infatti in tale ipotesi:

  • l’immobile risulta comunque soggetto ad Imu in capo al proprietario;
  • la Tasi deve essere calcolata dal proprietario con l’aliquota prevista per gli immobili diversi dall’abitazione principale e l’importo così ottenuto deve essere ripartito tra il proprietario e il locatario.

Si ricorda che, nell’ipotesi in cui il Comune non indichi la percentuale per la ripartizione della Tasi tra proprietario e occupante, quest’ultimo deve versare l’imposta nella misura minima del 10 per cento, in quanto una diversa percentuale di imposizione a carico dell’occupante dell’immobile deve essere espressamente deliberata dal Comune stesso.

 

 

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