Le esenzioni Imu relative ai terreni agricoli

In generale, il presupposto Imu è rappresentato dal possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli.

In relazione ai terreni agricoli, quali terreni iscritti in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato, sono previste alcune esenzioni.

Sono, infatti, esenti dal versamento dell’Imu i terreni agricoli:

  • ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all’allegato A della L. 448/2011;
  • a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
  • ricadenti in aree montane o di collina, individuati nell’elenco allegato alla circolare del Ministero dell’economia e delle finanze 9/1993;
  • posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, di cui all’articolo 1, D.Lgs. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui al comma 3 della medesima disposizione, indipendentemente dalla loro ubicazione. Come previsto dall’articolo unico, comma 705, L. 145/2018, tale esonero si estende ai terreni posseduti dai familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, appartenenti al medesimo nucleo familiare, che risultano, quali coltivatori diretti, iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola e che partecipano attivamente all’esercizio dell’impresa agricola.
In riferimento a tale ultima fattispecie, il legislatore, con l’articolo 78-bis D.L. 104/2020, ha riconosciuto, con norma interpretativa autentica, che l’esenzione compete per i seguenti soggetti:

  • i soci di società di persone esercenti attività agricola, in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale;
  • i familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, appartenenti al medesimo nucleo familiare e iscritti nella gestione previdenziale e assistenziale agricola come coltivatori diretti;
  • i pensionati coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali che continuano a svolgere l’attività agricola e mantengono l’iscrizione nella relativa gestione previdenziale e assistenziale agricola.

Inoltre, dal 2023 si applica, anche ai terreni agricoli, l’esenzione per gli immobili occupati abusivamente, di cui all’articolo 1, comma 759, lett. g-bis), L. 160/2019.

Si ricorda che la denuncia deve, pertanto, essere stata presentata in relazione ai reati di:

  • violazione del domicilio;
  • invasione di terreni o edifici.

In alternativa alla denuncia presentata, il contribuente potrebbe anche aver iniziato l’azione giudiziaria penale.

Il soggetto passivo deve comunicare al Comune interessato, quale soggetto attivo Imu, il possesso dei requisiti che danno diritto all’esenzione.

La base imponibile Imu, per i terreni agricoli che non godono dell’esenzione, è costituita dal valore ottenuto applicando, all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, un moltiplicatore pari a 135.

L’aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all’1,06 per cento o diminuirla fino all’azzeramento.

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