Le esenzioni Imu e Tasi

Al di là degli immobili assimilati all’abitazione principale per Legge o per regolamento, la discipline Imu e Tasi prevedono un elenco esaustivo di fabbricati esenti dal pagamento dell’imposta.

In particolare, ai sensi dell’articolo 9, comma 8, D.Lgs. 23/2011, sono esenti dal pagamento dell’Imu e, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, D.L. 16/2014, della Tasi:

  • gli immobili posseduti dallo Stato;
  • gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, nonché dai consorzi fra detti enti e dagli enti del servizio sanitario nazionale destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
  • i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
  • i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’articolo 5-bisP.R. 601/1973, quali immobili totalmente adibiti a sedi, aperte al pubblico, di musei, biblioteche, archivi, cineteche, emeroteche statali, di privati, di enti pubblici, di istituzioni e di fondazioni);
  • i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto e le loro pertinenze;
  • i fabbricati di proprietà della Santa Sede, indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense ( 810/1929);
  • i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati, in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
  • gli immobili utilizzati dagli enti pubblici e privati, diversi dalle società, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai partiti politici, destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché attività di religione o di culto;
  • i fabbricati rurali ad uso strumentale, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani, destinati alla protezione delle piante; alla conservazione dei prodotti agricoli; alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l’allevamento; all’allevamento e al ricovero di animali; all’agriturismo; ad abitazione dei dipendenti, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento, esercenti attività agricole nell’azienda a tempo indeterminato o determinato per un numero di almeno cento giornate all’anno; alle persone addette all’attività di alpeggio in zona di montagna; ad uso di ufficio dell’azienda agricola; alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli; all’esercizio dell’attività agricola in maso chiuso.

Inoltre, ai sensi dell’articolo 82, comma 6, D.Lgs. 117/2017, sono esenti gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali del Terzo settore, destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché di attività di religione o di culto.

Sono esenti, ai soli fini Imu:

  • i fabbricati “merce” di proprietà delle imprese di costruzione, per tutto il periodo in cui tali beni restano invenduti e non locati, ai sensi dell’articolo 2 D.L. 102/2013; tra essi rientrano anche i fabbricati oggetto di interventi di incisivo recupero;
  • i fabbricati rurali strumentali, a condizione che il requisito della ruralità sia riconosciuto ai fini catastali, ai sensi dell’articolo 1, comma 708, 147/2013.

Sono, invece, esenti, solo ai fini Tasi:

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